Silenzio inadempimento sul riconoscimento del titolo estero di sostegno (TAR Lazio n. 227 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine per la conclusione del procedimento di riconoscimento di un titolo di qualificazione professionale conseguito in altro Stato membro è quello di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa, elevabile a quattro mesi ove l’autorità competente richieda integrazioni documentali. Scaduto inutilmente tale termine senza che l’amministrazione abbia adottato un provvedimento espresso, si perfeziona il silenzio inadempimento e il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere, nominando, per il caso di persistente inerzia, il commissario ad acta. Il giudizio di ottemperanza all’obbligo di provvedere impone all’amministrazione e al commissario di conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità.
Il Fatto
La ricorrente ha presentato in data 17 aprile 2025 al Ministero dell’Istruzione e del Merito la domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento sul sostegno conseguito in Spagna, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati. Il procedimento non è stato concluso nel termine di legge.
La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione e per la condanna della stessa a provvedere. Il Ministero si è costituito in giudizio per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso, individuando i presupposti dell’obbligo di provvedere nella presentazione di una formale istanza e nella scadenza del relativo termine senza alcun pronunciamento dell’amministrazione. Entrambi i presupposti risultano integrati nel caso di specie.
Il Tribunale ha richiamato il termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241 del 1990 e quello specifico dettato in materia dal d.lgs. n. 206/2007, di attuazione della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali.
L’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007 fissa in tre mesi dalla presentazione della documentazione completa il termine per l’adozione del provvedimento di riconoscimento. Il comma 2 del medesimo articolo prevede che, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, l’autorità accerti la completezza della documentazione e, ove necessario, richieda le integrazioni.
Da ciò il Collegio ha desunto che il termine complessivo per l’emanazione del provvedimento conclusivo è al massimo di quattro mesi, in caso di richiesta di integrazioni. Nel caso concreto il Ministero è rimasto inerte e non ha formulato alcuna richiesta di integrazione, con conseguente perfezionamento del silenzio inadempimento.
Il Tribunale ha pertanto ordinato al Ministero di provvedere con provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per il caso di persistente inadempienza ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, chiamato ad operare entro 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
Nell’esecuzione, sia l’amministrazione sia il commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, richiamati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, nonché ai principi enunciati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 2022. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono state liquidate con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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