Esecuzione della sentenza che riconosce la Carta elettronica del docente: si ordina al Ministero di provvedere e si nomina il Commissario ad acta (TAR Lazio n. 12820 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è proponibile avverso l’inerzia dell’Amministrazione che non abbia dato esecuzione a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, una volta decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell’Amministrazione. Il giudice amministrativo, accertata la sussistenza del titolo e la mancata esecuzione, deve ordinare all’Amministrazione di provvedere al pagamento delle somme giudizialmente dovute entro un termine perentorio, con nomina sin d’ora di un Commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inottemperanza, senza liquidazione di compenso per tale attività, rientrando l’onere nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Fatto

La parte ricorrente, docente delle istituzioni scolastiche, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del lavoro, una sentenza che le riconosceva il diritto al beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’immediata attivazione della predetta carta. Il titolo, munito di attestazione di conformità, era stato notificato all’Amministrazione in data 08.07.2025 ed era passato in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge. A fronte della mancata esecuzione spontanea del giudicato, la ricorrente adiva il TAR Lazio con ricorso per ottemperanza notificato e depositato il 30 dicembre 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della proposta azione di ottemperanza, ravvisandole nell’avvenuta notifica della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione e nel decorso del termine dilatorio di centoventi giorni prescritto dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla L. n. 30/1997 tra quella notifica e quella del ricorso introduttivo.

Nel merito, non essendo controverso tra le parti che la sentenza non avesse ancora trovato esecuzione, il Tribunale amministrativo ha accolto il ricorso, ordinando all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. La pronuncia si fonda sul principio per cui, una volta formatosi il giudicato e maturato il termine dilatorio, l’inerzia dell’Amministrazione legittima il ricorrente ad agire in ottemperanza per ottenere la coerzitiva esecuzione del diritto riconosciuto.

Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il Collegio ha nominato sin d’ora un Commissario ad acta nella persona del Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia, il quale, con facoltà di delega, avrebbe provveduto all’esecuzione del giudicato nei successivi sessanta giorni, compiendo tutti gli atti necessari. Nessun compenso è stato liquidato per tale attività, in quanto l’onere rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.

La regolamentazione delle spese di lite ha seguito il criterio della soccombenza, con liquidazione in misura comprensiva delle somme spettanti a titolo di spese accessorie funzionali all’instaurazione del giudizio, purché debitamente documentate, come indicato dalla giurisprudenza della Sezione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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