Ottemperanza al giudicato: conteggi del creditore non vincolanti per l’amministrazione (TAR Lombardia n. 587 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il diritto di credito azionato non ha la dimensione indicata dal creditore, ma quella che discende dal titolo giudiziale e dalle norme applicabili, oltre che dagli adempimenti parziali eventualmente intervenuti. Ne segue che i conteggi di capitale e interessi prodotti dal creditore non sono definitivamente vincolanti per l’amministrazione debitrice, dovendosi verificarne l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge. Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto per il pagamento delle somme da parte delle amministrazioni statali condiziona l’esperibilità dell’azione esecutiva, ma, una volta decorso, legittima l’accoglimento del ricorso per ottemperanza e la nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
Il Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere alla parte ricorrente, a titolo di carta docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la somma di euro 500,00 all’anno. La sentenza, passata in giudicato come attestato ex art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., era stata notificata nel dicembre 2023.
Poiché l’amministrazione non aveva soddisfatto la pretesa, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformarsi al giudicato, la corresponsione della somma complessiva di euro 1.000,00, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione ai difensori antistatari.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha anzitutto rilevato che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non è stata adeguatamente contrastata dall’ente debitore e si fonda su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il passaggio centrale della decisione riguarda la natura del giudizio di ottemperanza. Esso non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma assolve soltanto la funzione di consentirne il soddisfacimento. La dimensione esatta del diritto discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Da qui la conseguenza esplicitata dal giudice: l’entità delle somme come calcolata dalla parte ricorrente non è definitivamente vincolante per l’amministrazione, con particolare riferimento al capitale residuo e agli interessi, dei quali va comunque verificata l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, con richiamo agli artt. 1283 e ss. cod. civ.
Il tribunale ha poi verificato il presupposto temporale dell’azione, accertando il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con legge n. 30/1997, che consente alle amministrazioni statali e agli enti pubblici non economici di disporre, dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo prima che sia avviata l’azione per il recupero coattivo.
Su tali basi il ricorso è stato accolto, con dichiarazione di inottemperanza e assegnazione di un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli accessori e degli oneri consequenziali. Per il caso di inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta, con facoltà di attivazione solo su istanza diretta del creditore, senza riconoscimento di compenso, data la natura istituzionale dell’attività demandata. Quanto alle spese, la soccombenza ha giustificato la condanna dell’amministrazione, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 c.p.a.
Nota della Redazione
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