Silenzio sul riconoscimento del titolo estero di sostegno e legittimazione del MUR (TAR Lazio n. 58 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi avverso il silenzio della pubblica amministrazione la legittimazione passiva spetta all’amministrazione cui la legge attribuisce il potere di adottare il provvedimento richiesto. Il riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero rientra nella competenza del Ministero dell’Istruzione e del Merito, anche dopo l’istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca. Il ricorso avverso il silenzio proposto nei confronti del MUR è pertanto inammissibile per difetto di legittimazione passiva. L’istanza erroneamente indirizzata a un’amministrazione non competente non determina il decorso del termine per provvedere, ma impone la trasmissione degli atti all’ufficio titolato, in applicazione dei principi di collaborazione e buona fede.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Università e della Ricerca sull’istanza di riconoscimento in Italia del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, ai fini dell’esercizio della professione di docente specializzato, con domanda trasmessa esclusivamente al MUR. Ha domandato inoltre il risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa.
Il Ministero si è costituito con atto di mero stile. Il Collegio, con ordinanza resa ai fini dell’art. 73, comma 3, c.p.a., ha sollevato dubbi sulla legittimazione passiva del MUR, evocato in luogo del Ministero dell’Istruzione e del Merito. La ricorrente ha replicato in memoria, invocando il legittimo affidamento ingenerato da una circolare del 2021 che indicava il MUR come competente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove da una premessa processuale consolidata: nei giudizi avverso il silenzio la legittimazione passiva va riferita all’amministrazione cui è per legge attribuito il potere di emettere il provvedimento richiesto. Nel caso del riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero, l’amministrazione competente è il Ministero dell’Istruzione, divenuto Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Il percorso argomentativo si fonda sull’art. 2 del decreto legge n. 1 del 2020, che ha sostituito l’art. 50 del d.lgs. n. 300/1999 e che, in vigore dal 10 marzo 2020, riserva al Ministero dell’Istruzione la definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e dei relativi titoli di accesso. La competenza non è stata trasferita al MUR, malgrado l’istituzione di quest’ultimo con il decreto legge n. 1 del 2020. Il Collegio richiama sul punto l’orientamento consolidato del Consiglio di Stato, sez. VII, sentenze nn. 8105/2023, 8104/2023 e 9485/2023.
Nel caso concreto la ricorrente ha indirizzato l’istanza e il ricorso esclusivamente al MUR, mentre il Ministero dell’Istruzione e del Merito non è stato destinatario né dell’una né dell’altro. Il Collegio richiama la recente Consiglio di Stato, sez. VII, n. 5427 del 2025 che, in un caso analogo e in riforma della sentenza di primo grado, ha statuito come, in presenza di una domanda erroneamente presentata a un’amministrazione non titolata a riceverla, manchi l’adempimento idoneo a far decorrere il termine di cui si assume la violazione, con conseguente rigetto del ricorso.
La medesima pronuncia ha però precisato che, in applicazione dell’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990 e del divieto di ingiustificato aggravio del procedimento, il MUR è tenuto a trasmettere l’istanza, con la documentazione pertinente, al Ministero dell’Istruzione e del Merito, deputato a provvedere. Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di legittimazione passiva del MUR. La peculiarità della vicenda e la controvertibilità della questione sulla corretta individuazione del legittimato passivo giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
Nota della Redazione
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