Dichiarazione di non interesse e improcedibilità del ricorso (TAR Puglia n. 530 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione del ricorso, resa prima che la causa sia trattenuta in decisione, integra una sopravvenuta carenza di interesse che il giudice amministrativo è tenuto a rilevare. In tale evenienza, il giudice non può pronunciarsi sul merito della controversia né attivare poteri officiosi, ma deve limitarsi a dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Tale conclusione discende dalla piena disponibilità dell’azione che permane in capo alla parte ricorrente fino al momento della decisione, in forza del principio dispositivo in senso ampio che governa il processo amministrativo.
Il Fatto
Il ricorrente — pubblico dipendente appartenente alle Forze armate — e gli altri dipendenti indicati in epigrafe avevano adito il TAR per ottenere il risarcimento del danno subito dal mancato avvio delle procedure propedeutiche alla negoziazione e concertazione del trattamento di fine servizio e della connessa istituzione della previdenza complementare, ex art. 26, comma 20, legge n. 448/1998 e art. 3, comma 2, d.lgs. n. 252/2005.
Con atto depositato in data 8 gennaio 2026, il ricorrente principale dichiarava di non avere più interesse alla decisione del ricorso, chiedendo la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Il Ministero della Difesa si era costituito in giudizio.
La Motivazione del Tribunale
Il Collegio ha ritenuto che la dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione sia idonea a determinare l’improcedibilità del ricorso. In particolare, ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, nel processo amministrativo, vige il principio dispositivo in senso ampio, in forza del quale la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione.
Tale principio, implicando che il giudice non possa decidere la controversia nel merito né procedere d’ufficio, né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, comporta che una pronuncia conforme alla dichiarazione resa debba essere adottata. La giurisprudenza di cui il Collegio ha fatto applicazione è quella espressa da Cons. Stato, Sez. VII, 1 agosto 2024, n. 6918 e da Cons. Stato, Sez. II, 16 luglio 2024, n. 6379.
Il Tribunale ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Quanto alle spese di lite, ha disposto l’integrale compensazione tra le parti, in ragione della natura e delle ragioni della decisione. L’esito del giudizio, pertanto, è stato una pronuncia processuale che non ha in alcun modo toccato il merito della pretesa risarcitoria azionata dai dipendenti.
Nota della Redazione
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