Pubblico impiego: la contestazione disciplinare firmata dal solo presidente dell’UPD è valida (Cass. civ. Sez. Lav. n. 3981 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l’Ufficio per i procedimenti disciplinari (U.P.D.), ove istituito come organo collegiale, deve operare in tale composizione nelle fasi in cui compie valutazioni tecnico-discrezionali o esercita prerogative decisorie, ma non quando compie atti preparatori, istruttori o strumentali, tra i quali rientra anche la contestazione disciplinare, sicché è irrilevante se questa sia stata sottoscritta dal solo Presidente dell’Ufficio, senza menzionare tale qualità. (In applicazione di tali principi, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva annullato una sanzione disciplinare la cui contestazione era stata sottoscritta solo dal Presidente dell’U.P.D., spendendo non tale qualità, ma quella coesistente di dirigente dell’Ufficio Ambito territoriale scolastico, e senza far riferimento ad una precedente decisione collegiale di tale Ufficio quale organo affidatario delle funzioni di U.P.D). (Rv. 678002-01)
Il Fatto
Un docente della sezione carceraria di un istituto secondario di Milano aveva impugnato due sanzioni disciplinari, la censura e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per cinque giorni. Il Tribunale di Milano aveva respinto il ricorso.
La Corte d’appello di Milano, in parziale riforma, ha annullato entrambe le sanzioni. Quanto alla sospensione, ha ritenuto che la lettera di contestazione fosse stata emessa da un soggetto incompetente: era intestata a un ufficio dell’Ambito territoriale di Milano e firmata dal solo dirigente di quell’ufficio, senza alcun riferimento a una precedente decisione dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari, unico competente ai sensi dell’art. 55-bis, comma 4, d.lgs. n. 165/2001. Non rilevava che il presidente dell’UPD fosse la stessa persona del dirigente, perché non aveva firmato in quella veste.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha proposto ricorso con un unico motivo: la violazione era meramente formale, le garanzie difensive erano state rispettate e la sanzione era stata irrogata dall’UPD dopo il contraddittorio. Il lavoratore ha resistito, sostenendo che l’UPD collegiale deve presidiare tutte le fasi, compresa la contestazione.
La Motivazione della Corte
La Sezione Lavoro accoglie il ricorso. Il d.lgs. n. 165/2001 impone alle amministrazioni di istituire l’UPD e di distinguerlo dalla struttura in cui il dipendente lavora, ma non ne regola composizione e funzionamento: non richiede organismi nuovi, requisiti dei componenti, né, se collegiale, le regole del collegio perfetto in ogni fase (Cass. nn. 5317/2017, 17215/2016, 24828/2015). Secondo Cass. n. 17357/2019, il plenum è necessario solo per le valutazioni tecnico-discrezionali e le decisioni, non per gli atti preparatori, istruttori o strumentali, verificabili a posteriori dall’intero consesso; la contestazione non ha natura decisoria né discrezionale, perché nell’impiego pubblico contrattualizzato l’iniziativa disciplinare è doverosa. Le regole regolamentari interne sulla collegialità non hanno natura imperativa «riflessa» (Cass. n. 25379/2017).
Se l’UPD è individuato in un organo già esistente, è irrilevante che contestazione e sanzione siano adottate spendendo la qualifica propria di quell’organo (Cass. n. 20417/2019); nella scuola le funzioni di UPD sono attribuite agli uffici scolastici territoriali (Cass. n. 22313/2024). Nel caso concreto la contestazione firmata dal solo dirigente dell’Ambito territoriale, senza richiamo a una decisione collegiale, non comporta nullità della sanzione, tanto più che audizione a difesa, ponderazione e determinazione della sanzione si sono pacificamente svolte in composizione collegiale.
Le obiezioni sulla mancanza di terzietà non reggono: la terzietà postula solo la distinzione organizzativa tra l’UPD e la struttura del dipendente e non coincide con l’imparzialità, che il datore di lavoro, parte del rapporto, non può assicurare. Situazioni concrete di mancanza di terzietà o di mancata ostensione di atti istruttori vanno allegate e provate specificamente, non in via ipotetica, come invece avvenuto. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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