Occupazione di suolo pubblico da parte del concessionario autostradale e autonomia del titolo statale (TAR Abruzzo n. 231 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il concessionario della rete autostradale, che realizzi e gestisca l’infrastruttura per conto dello Stato, non è tenuto a richiedere all’ente locale la concessione per l’occupazione del soprassuolo di strade provinciali, né a corrispondere il canone patrimoniale di cui all’art. 1, commi 816-836, L. 160/2019. L’infrastruttura autostradale conserva, pur nella gestione in concessione, la natura di bene demaniale statale: la mera interferenza materiale tra beni appartenenti a demani diversi non integra un rapporto di utilizzazione del bene provinciale, né la sottrazione di superficie all’uso pubblico, atteso che l’area sottostante è stata destinata alla costruzione della rete autostradale d’autorità, in forza di specifiche disposizioni di legge statale. Il titolo statale che legittima l’occupazione è autonomo ed esaustivo e non necessita di ulteriori atti autorizzativi dell’ente territoriale. È conseguentemente insussistente il potere dell’ente locale di irrogare sanzioni, pecuniarie o ripristinatorie, per l’occupazione realizzata dal concessionario.
Il Fatto
La società concessionaria autostradale impugnava dinanzi al TAR Abruzzo il verbale con cui la Provincia di Teramo, per l’annualità 2022, le aveva irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di € 151.903,78 per l’occupazione abusiva del suolo pubblico provinciale, realizzata mediante pontoni autostradali sovrastanti le strade provinciali, non assistita da titolo concessorio dell’ente locale. La società impugnava altresì il Regolamento provinciale per il canone unico nella parte in cui, all’art. 60, comma 6, escludeva l’applicazione della sanzione accessoria ripristinatoria per le installazioni abusive sovrastanti la sede stradale.
La ricorrente sosteneva di essere già titolare di un valido titolo, rinveniente dalla concessione statale stipulata ai sensi della L. 729/1961 e della convenzione del 12.10.2007, e di non dover richiedere alcuna ulteriore autorizzazione alla Provincia. In via preliminare, l’ente locale eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, trattandosi di atto endoprocedimentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha disatteso l’eccezione di difetto di giurisdizione, rilevando che la controversia verte sull’an debeatur del canone e non sul mero quantum: la ricorrente contesta in radice la sussistenza del potere pubblico della Provincia di assoggettare a concessione gli attraversamenti autostradali e di esigere il relativo corrispettivo, sicché la materia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a., richiamando C.d.S. n. 10362/2025 e TAR Lazio n. 6217/2026.
Ha poi respinto l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse, qualificando il verbale impugnato come atto a autonoma attitudine lesiva: esso contiene l’accertamento dell’abuso, commina la sanzione e consente il pagamento in misura ridotta entro sessanta giorni, sicché la sua lesività è attuale, senza necessità di attendere l’ordinanza ingiunzione di cui all’art. 18 L. 689/1981, in conformità alla giurisprudenza citata (C.d.s. nn. 10130/2023, 3517/2023).
Nel merito, il Tribunale ha accolto il secondo motivo di ricorso, di carattere assorbente. La sanzione per occupazione abusiva presuppone l’insussistenza del titolo concessorio: nel caso di specie, i viadotti e i pontoni costituiscono parte integrante dell’infrastruttura demaniale statale assentita in concessione alla società ricorrente. La mera interferenza materiale tra beni di demani diversi non integra un rapporto di utilizzazione del bene provinciale, ma la reciproca coesistenza di realtà autonome. Richiamando C.d.s. n. 10011/2023, il Collegio ha precisato che la costruzione dell’infrastruttura è stata decisa da specifiche leggi statali e che la natura privatistica del gestore non incide sulla qualificazione del bene, operando il concessionario per conto dello Stato.
Il Tribunale ha, pertanto, annullato il verbale di accertamento impugnato, respingendo invece la domanda di annullamento del Regolamento: accertata l’insussistenza del potere sanzionatorio della Provincia in danno della ricorrente, difetta l’interesse alla caducazione della norma che esclude la sanzione ripristinatoria. Le spese sono state compensate per la complessità del quadro normativo e il contesto giurisprudenziale in evoluzione.
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Nota della Redazione
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