Silenzio-inadempimento della P.A. sulla VIA e rimborso dei diritti di istruttoria (TAR Sicilia n. 2409 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione si configura quando questa non conclude, nel termine dovuto, un procedimento già avviato su istanza del privato volta all’esercizio di un pubblico potere, a prescindere dal contenuto discrezionale o meno del provvedimento. L’obbligo di provvedere sussiste non solo nei casi previsti dalla legge, ma anche in forza dei principi generali e dell’art. 2 della legge n. 241/1990, tutte le volte in cui sorga nel privato una legittima aspettativa a conoscere le determinazioni dell’Amministrazione. I termini del procedimento di VIA, dichiarati perentori dall’art. 25, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006, non possono essere disattesi, in coerenza con il favor per le fonti rinnovabili. Il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria ex art. 25, comma 2-ter, del d.lgs. n. 152/2006 costituisce mera restituzione, svincolata dal perdurare del ritardo e non subordinata alla previa attivazione del potere sostitutivo.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato in data 19 maggio 2023 istanza per l’avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, relativa a un progetto per la realizzazione di un impianto agro-fotovoltaico di potenza nominale pari a 60,3 MWp, ubicato in due comuni siciliani, con relative opere connesse.
Dopo che la procedibilità dell’istanza era stata positivamente delibata, disposta l’integrazione procedimentale e pubblicato nuovamente l’avviso pubblico, la prima fase di consultazione del pubblico si esauriva in data 14 ottobre 2025 e il procedimento si arrestava in tale fase. La società ha quindi adito il TAR per l’accertamento del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero e dalla Commissione Tecnica, per la condanna alla conclusione del procedimento e al rimborso del 50% degli oneri istruttori versati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla premessa che i procedimenti ex artt. 31 e 117 c.p.a. presuppongono un silenzio integrato non da qualsiasi comportamento inerte, ma dalla mancata conclusione, nel termine dovuto, di un procedimento già avviato o dalla mancata evasione di una istanza del privato. Il silenzio-inadempimento si configura ogni volta che l’Amministrazione viola l’obbligo di provvedere, a prescindere dal contenuto discrezionale della decisione.
Non basta, però, che l’Amministrazione non concluda il procedimento entro il termine astrattamente previsto: occorre che contravvenga a un preciso obbligo di provvedere. Tale obbligo discende dalla legge, dai principi generali o dalla peculiarità della fattispecie, e ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990 sussiste ogniqualvolta ragioni di giustizia ed equità impongano l’adozione di un provvedimento. L’Amministrazione deve concludere il procedimento anche se ritiene la domanda irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, non potendo rimanere inerte.
Nel caso concreto vengono in rilievo i tempi e le modalità previsti per i progetti dagli artt. 8, comma 2-bis, 24 e 25 del d.lgs. n. 152/2006. L’art. 25, comma 7, qualifica espressamente perentori tutti i termini del procedimento di VIA, ai sensi degli artt. 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge n. 241/1990. Il carattere perentorio è confermato dal Regolamento (UE) 2022/2577, che sancisce il carattere di interesse pubblico prevalente degli interventi da fonti rinnovabili.
Quanto alla competenza, il Collegio richiama lo Statuto speciale della Regione siciliana e le relative norme di attuazione, osservando che le competenze in materia di tutela del paesaggio sono esercitate dalla Regione per il tramite delle Soprintendenze. Pertanto, rispetto alla VIA statale di cui al d.lgs. n. 152/2006, le funzioni del Ministero della Cultura devono ritenersi di competenza dell’Assessorato regionale, anche rispetto all’espressione del concerto di cui all’art. 25, commi 2 e 2-bis.
Il Collegio dichiara quindi l’illegittimità del silenzio e ordina alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di predisporre lo schema di provvedimento di VIA entro trenta giorni, e al Ministero di adottare il provvedimento espresso entro i successivi cento giorni. Nomina altresì commissario ad acta il Capo del dipartimento sviluppo sostenibile del MASE, precisando che resta impregiudicato il merito delle decisioni. Accoglie infine la domanda di rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, aderendo all’orientamento che lo ritiene mera restituzione svincolata dal perdurare del ritardo.
Nota della Redazione
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