Sospensione degli effetti dell’ordinanza di demolizione per ragioni cautelari (TAR Puglia n. 42 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede cautelare, ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato può essere disposta quando le questioni di merito sollevate dal ricorrente richiedono un ulteriore approfondimento e quando il pregiudizio dedotto ha natura tale da rendere opportuna una decisione della causa re adhuc integra. L’accoglimento dell’istanza cautelare non implica una valutazione anticipata del merito, ma risponde all’esigenza di evitare che l’esecuzione del provvedimento, come un’ordinanza di demolizione, determini un danno grave e irreparabile nelle more del giudizio. La fissazione della trattazione del merito in tempi ravvicinati costituisce la naturale conseguenza di tale delibazione sommaria.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione, l’ordinanza di ripristino emessa dal responsabile del Settore 3 (sviluppo del territorio, urbanistica, ambiente, edilizia) del Comune di Gallipoli, relativa a un’unità immobiliare dalla stessa detenuta. Il provvedimento, datato 13.10.2025 e notificato il 16 successivo, imponeva la demolizione di quanto realizzato. Il ricorso è stato proposto dinanzi al TAR Puglia, sede di Lecce, che ha fissato la camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha preliminarmente ritenuto sussistente la propria giurisdizione e competenza. Nel valutare la domanda di sospensione presentata in via incidentale, ha considerato la natura del pregiudizio dedotto dalla ricorrente, riconoscendone la rilevanza ai fini dell’adozione di una misura interinale.
In particolare, il tribunale ha rilevato che le questioni poste con il gravame richiedono un ulteriore approfondimento proprio in sede di merito, non potendo essere risolte compiutamente nella fase sommaria. Tale circostanza, unita all’esigenza di consentire una decisione re adhuc integra, ha indotto il collegio a disporre la sospensione degli effetti dell’impugnata ordinanza di demolizione in via interinale.
La decisione si fonda sulla valutazione che l’esecuzione del provvedimento di demolizione, prima della definizione del giudizio di merito, potrebbe arrecare un pregiudizio che non sarebbe più rimediabile in caso di eventuale accoglimento del ricorso. La natura del bene giuridico coinvolto e l’irreversibilità degli effetti propri di un’ordinanza di ripristino rendono infatti prevalente l’esigenza di preservare la situazione esistente.
Il TAR ha quindi accolto l’istanza cautelare e fissato la trattazione del merito alla seconda udienza del mese di aprile 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti. La segreteria è stata inoltre incaricata di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente in applicazione della normativa sulla protezione dei dati personali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.