Silenzio del MASE sulla VIA illegittimo e termini perentori (TAR Puglia n. 1056 del 16.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di valutazione di impatto ambientale disciplinato dagli artt. 23 e ss. del D. Lgs. n. 152/2006, il termine per la conclusione è perentorio, ma la perentorietà opera nei soli limiti degli artt. 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge n. 241/1990 e non determina la perdita del potere di provvedere. L’Amministrazione resta pertanto obbligata a concludere con provvedimento espresso e motivato. La mancata espressione dei pareri nei termini, o la loro negatività, non elide l’obbligo di pronuncia del Ministero. L’introduzione di criteri legali di priorità nell’esame delle istanze non sospende né rimodula i termini procedimentali.

Il Fatto

La società ricorrente presenta in data 25.05.2022 istanza al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per il rilascio della VIA di un impianto agrivoltaico di potenza pari a 46,60 MW, da realizzarsi nel territorio di un Comune pugliese. Il progetto rientra tra quelli attuativi del PNIEC, con competenza statale.

Il Ministero comunica la procedibilità dell’istanza e avvia le consultazioni pubbliche il 3.1.2023. La Soprintendenza Speciale per il PNRR esprime parere favorevole il 24.4.2024. Il procedimento non viene però concluso. La società propone allora ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento del silenzio-inadempimento e la condanna a provvedere, con eventuale nomina di un commissario ad acta. Le Amministrazioni resistenti eccepiscono il venir meno dell’inerzia per effetto del parere tecnico istruttorio sopravvenuto.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce il rimedio contro il silenzio: l’azione è condizionata al riscontro di un contegno inerte antidoveroso, restando irrilevante la natura discrezionale del provvedimento richiesto (Cons. Stato, IV, nn. 1559/2020 e 8810/2019).

Il Collegio individua quindi il fondamento dell’obbligo nell’art. 2 della legge n. 241/1990 e nell’art. 25 del D. Lgs. n. 152/2006, che detta termini speciali per i progetti di cui all’art. 8, comma 2-bis, categoria alla quale il progetto è ricondotto. La scansione è quella del comma 2-bis: schema di provvedimento entro trenta giorni dalla consultazione e comunque entro centotrenta giorni dalla pubblicazione, poi adozione entro i successivi trenta, con concerto del Ministero della Cultura entro venti giorni.

Due disposizioni sorreggono il ragionamento. Il comma 1, ultimo periodo, dell’art. 25 prevede che, se i pareri non pervengono nei termini o sono negativi, l’autorità competente procede comunque alla valutazione. Il comma 2-quater disciplina la sostituzione in caso di inerzia della Commissione o del direttore generale. Il comma 7 qualifica perentori tutti i termini, ma con espresso rinvio ai soli artt. 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge sul procedimento: da qui l’esclusione della perdita del potere.

Il Tribunale richiama il consolidato orientamento secondo cui il silenzio del Ministero sulla richiesta di VIA è illegittimo per inosservanza della scansione temporale, in coerenza con il favor per le fonti rinnovabili espresso dal Regolamento (UE) 2022/2577 (T.A.R. Lazio, Roma, III, n. 12670/2024; T.A.R. Puglia, Bari, II, n. 500/2024; T.A.R. Puglia, Lecce, I, nn. 958/2025 e 891/2025; Id., II, nn. 614/2025 e 431/2025).

È pacifico l’obbligo di provvedere e la sua violazione: decorsi i centotrenta più trenta giorni, il procedimento resta aperto. Il parere della Soprintendenza non equivale a conclusione. L’eccezione sul numero elevato di progetti e sui criteri di priorità è respinta: i criteri legali di preferenza non fanno venire meno i termini, altrimenti si darebbe luogo a una sostanziale abrogazione delle previsioni (Cons. Stato, IV, n. 9777/2024).

Il Collegio dichiara l’illegittimità del silenzio e ordina all’Amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro 180 giorni, termine ampio per consentire un adempimento autonomo. La discrezionalità tecnica giustifica il differimento della nomina del commissario ad acta, subordinata a istanza di parte in caso di perdurante inadempimento. Le spese, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, sono poste in solido a carico di entrambi i Ministeri.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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