Giurisdizione ordinaria per payback dispositivi medici regionali vincolati (TAR Lazio n. 4347 del 09.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento regionale o provinciale adottato ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015 non è espressione di un potere autoritativo, ma di un’attività meramente ricognitiva, tecnico-contabile e riepilogativa, integralmente vincolata. Ne consegue la sussistenza, in capo all’impresa fornitrice, di un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, con devoluzione al giudice ordinario delle controversie aventi ad oggetto il quantum debeatur. Il giudice amministrativo difetta di giurisdizione rispetto ai motivi di impugnazione diretta dei relativi provvedimenti di ripiano del payback.

Il Fatto

La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici al Servizio sanitario nazionale, ha impugnato gli atti del procedimento di ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni dal 2015 al 2018, tra cui la determinazione dirigenziale che ne quantificava l’onere a suo carico in misura pari a € 16.838,59. Ha dedotto, in via derivata, l’illegittimità degli atti presupposti — accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, decreti ministeriali di certificazione e di linee guida — e, in via diretta, vizi propri del provvedimento regionale per difetto di istruttoria e violazione delle garanzie procedimentali. Ha, inoltre, prospettato questioni di legittimità costituzionale della normativa istitutiva del meccanismo del c.d. payback.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, dopo aver ricostruito il quadro normativo, richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha ritenuto il meccanismo del payback misura ragionevole e proporzionata, non lesiva dei principi di irretroattività e di affidamento, attesa la conoscibilità sin dal 2015 dell’obbligo di ripiano, e conforme alla riserva di legge ex art. 23 Cost.. Riguardo ai vizi propri dell’atto regionale, il giudice rileva che l’attività demandata alle regioni è di carattere meramente attuativo-esecutivo, consistente nella verifica della coerenza del fatturato e nella compilazione dell’elenco delle aziende e degli importi dovuti, senza alcun margine di discrezionalità.

La disciplina normativa predetermina ogni elemento: il tetto di spesa, la certificazione del superamento, la quota di ripiano e la misura del concorso. I provvedimenti regionali si limitano a dare conto di un accertamento tecnico, instaurandosi un rapporto obbligatorio tra amministrazione e impresa, che si traduce in un diritto soggettivo al corretto calcolo dell’importo. Trova applicazione il criterio del petitum sostanziale, dovendosi declinare la giurisdizione in favore del giudice ordinario quando la situazione giuridica azionata non sia intermediata dal potere amministrativo.

Sulla base delle considerazioni esposte e dei precedenti conformi richiamati, il Tribunale dichiara inammissibili per difetto di giurisdizione i motivi rivolti avverso il provvedimento regionale, rigettando nel merito le restanti censure. La causa, ai sensi dell’art. 11 c.p.a., può essere riassunta davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia. Le spese di lite sono compensate in ragione della complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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