Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 1229 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza dell’Amministrazione al giudicato e ne ordina l’esecuzione, senza che il ricorso abbia contenuto costitutivo del diritto di credito, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. I conteggi prodotti dal creditore non sono vincolanti per l’Amministrazione quanto a capitale residuo, interessi e decorrenza. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, è legittima la nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia dell’Ente debitore.
Il Fatto
La ricorrente ha agito per l’esatta esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Varese, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a corrisponderle, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, la somma complessiva di euro 2.500,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015.
Il titolo era passato in giudicato, come attestato ex art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., ed era stato notificato. L’Amministrazione non ha soddisfatto la pretesa. La creditrice ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina anticipata di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione a favore dei difensori antistatari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto la pretesa sorretta da idonea documentazione e non adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, fondandosi su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Il ricorso è stato pertanto accolto.
Il Tribunale ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma assolve soltanto la funzione di consentirne il soddisfacimento. L’esatta dimensione del credito discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne segue che l’entità delle somme calcolata dalla ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto a capitale residuo e interessi, dei quali va verificata la misura e la decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, con richiamo agli artt. 1283 e ss. cod. civ.
Il Collegio ha verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, che accorda alle Amministrazioni dello Stato un intervallo dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’avvio dell’azione per il recupero coattivo.
È stata quindi dichiarata l’inottemperanza dell’Ente resistente, con assegnazione di un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti effettuati, degli accessori di legge maturati e degli interessi legali sorti dopo la presentazione del ricorso. Per il caso di inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni. Nessun compenso è dovuto al commissario, trattandosi di funzioni rientranti nei compiti istituzionali di un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa.
Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’Amministrazione, liquidate in euro 1.000,00 per compensi oltre accessori, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli artt. 26 e 39 del c.p.a.
Nota della Redazione
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