Potere repressivo edilizio permanente e onere di prova sull’epoca dell’abuso (TAR Calabria n. 1259 del 24.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il potere repressivo in materia edilizia ha carattere permanente e non incontra termini di prescrizione o decadenza. Il mero decorso del tempo non sana l’illecito né ingenera un affidamento tutelabile alla conservazione della situazione di fatto abusiva. Grava sul privato che contesti l’ordine di demolizione l’onere di provare l’epoca di realizzazione del manufatto, in particolare la preesistenza al 1° settembre 1967, data di entrata in vigore della legge n. 765/1967. In difetto, l’opera si presume abusiva e resta assoggettata alla sanzione ripristinatoria dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. Le condizioni soggettive del trasgressore o dell’utilizzatore sono irrilevanti rispetto all’interesse pubblico al ripristino della legalità.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune di Cosenza ha ingiunto la demolizione di un manufatto in muratura con copertura in tegole, realizzato in assenza di titolo autorizzativo e accertato a seguito di sopralluogo dei tecnici comunali e della Polizia Locale. L’atto contestava anche l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale del bene e dell’area di sedime in caso di inottemperanza.

Il ricorrente ha sostenuto che non si tratterebbe di nuova edificazione, ma di un piccolo locale esistente da oltre ottant’anni, per il quale pendeva istanza di condono edilizio. Ha dedotto, inoltre, difetto di motivazione e di istruttoria, violazione del principio di proporzionalità in ragione della condizione del figlio, disoccupato e invalido civile, che vi ha stabilito la dimora, e omessa comunicazione di avvio del procedimento. È intervenuto ad opponendum l’usufruttuario del fondo confinante, autore della segnalazione, chiedendo il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto di prescindere dallo scrutinio dell’eccezione di inammissibilità dell’intervento, per ragioni di economia decisionale, stante la complessiva infondatezza del ricorso principale.

Nel merito, la tesi della preesistenza è smentita dalla documentazione comunale: l’istanza di condono è stata rigettata con determinazione per carenza del titolo di proprietà in capo al richiedente, il diniego è stato notificato e non è stato impugnato, divenendo definitivo. Anche ipotizzando che il manufatto risalga al 1985, il Collegio osserva che il mero decorso del tempo non è idoneo a sanare l’illecito, perché il potere repressivo ha carattere permanente. Richiama TAR Lazio, sez. II quater, 13 gennaio 2026, n. 570, che a sua volta evoca Cons. Stato, Ad. Plen., 17 ottobre 2017, n. 9 e Cons. Stato, Sez. VI, 10 novembre 2023, n. 9661.

Il ricorrente non ha fornito alcun principio di prova della preesistenza al 1° settembre 1967, data di entrata in vigore della legge n. 765/1967, che ha esteso l’obbligo di licenza edilizia all’intero territorio comunale. In difetto, l’opera si presume abusiva e l’onere probatorio grava sul privato che contesta l’ordine di demolizione.

Infondato anche il dedotto difetto di motivazione: l’ordinanza reca una descrizione puntuale delle opere e le coordinate catastali del terreno, né dagli scritti difensivi emerge difficoltà nell’individuare l’immobile. Quanto alla comunicazione di avvio, il Collegio richiama Cons. Stato, sez. IV, 28 febbraio 2017, n. 908: nei procedimenti di demolizione di opere abusive non trova applicazione l’obbligo di comunicazione, per la natura vincolata del potere repressivo, che rende inconfigurabile un apporto partecipativo del privato.

Respinto, infine, l’argomento sulla proporzionalità. L’ordine di demolizione è misura reale a tutela del territorio e prescinde dalle condizioni soggettive del trasgressore o dell’utilizzatore; l’interesse pubblico al ripristino prevale e non può essere subordinato a valutazioni sociali o assistenziali, da tutelare nelle apposite sedi (richiamato TAR Lazio, sez. II quater, 16 aprile 2024, n. 7443). Il ricorso è respinto, con conferma dell’ordinanza e integrale compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *