Silenzio del Ministero sul riconoscimento del titolo estero di sostegno (TAR Lazio n. 2419 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro, l’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007 fissa in tre mesi dalla presentazione della documentazione completa il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo. A tale termine si aggiunge, ove l’amministrazione richieda integrazioni ai sensi del comma 2, l’ulteriore termine di trenta giorni, con la conseguenza che quello complessivo non può superare quattro mesi. Decorso inutilmente tale termine, senza che sia intervenuto alcun provvedimento né alcuna richiesta di integrazione, si perfeziona il silenzio inadempimento e il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere con espressa determinazione, nominando, per il caso di persistente inerzia, il commissario ad acta.
Il Fatto
La ricorrente ha presentato in data 25 giugno 2025 al Ministero dell’Istruzione e del Merito la domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, titolo necessario per il successivo inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati.
Decorso il termine di legge senza alcuna risposta, la ricorrente ha proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e per la condanna dell’amministrazione a provvedere. Il Ministero si è costituito in giudizio per resistere. Alla camera di consiglio del 28 gennaio 2026 la causa è passata in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricorda che, perché possa configurarsi l’obbligo di provvedere, sono necessari e sufficienti due elementi: la presentazione di una formale istanza e la scadenza del relativo termine senza che sia intervenuto alcun pronunciamento dell’amministrazione. Entrambi i presupposti risultano integrati nel caso in esame.
Il Tribunale individua il quadro normativo di riferimento nell’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007, che impone all’autorità competente di provvedere sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Al comma 2 della stessa disposizione si prevede che, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, l’autorità accerti la completezza della documentazione e ne dia notizia all’interessato, richiedendo ove necessario le integrazioni.
Da qui il Collegio ricava che il termine complessivo per l’emanazione del provvedimento conclusivo può giungere al massimo a quattro mesi, nel solo caso in cui sia formulata la richiesta di integrazioni. Nel caso in esame tale richiesta non risulta essere stata mai avanzata.
A fronte della domanda del giugno 2025, l’amministrazione è rimasta inerte, violando sia il termine generale di trenta giorni della legge n. 241 del 1990 sia quello specifico di matrice eurounitaria. Si è così perfezionata la fattispecie del silenzio inadempimento.
Accolto il ricorso, il Tribunale ordina al Ministero di provvedere con provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza. Per il caso di persistente inadempienza nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale preposto alla Direzione generale competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, che provvederà entro 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
Nell’esecuzione, sia l’amministrazione sia il commissario devono conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, richiamati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sentenze 6 dicembre 2018, causa C-675/17; 7 maggio 1991, causa C-340/89; 13 novembre 2003, causa C-313/01; 6 ottobre 2015, causa C-298/14), nonché ai principi enunciati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022. Le spese, liquidate in € 500,00 oltre oneri e accessori, seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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