Irricevibilità per tardività del ricorso in materia di accesso agli atti (TAR Basilicata n. 123 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso la determinazione di diniego all’accesso ai documenti amministrativi, nonché avverso il silenzio sulle relative istanze, è proposto entro il termine decadenziale di trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, ai sensi dell’art. 116, co. 1, cod. proc. amm.. La notificazione del ricorso successiva alla scadenza di tale termine rende il ricorso irricevibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’amministrazione resistente.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento, comunicato in data 17/10/2025, con cui il Comune di Baragiano aveva respinto la sua istanza di accesso agli atti, presentata in data 19/9/2025. Il ricorso veniva notificato il 10/12/2025 e depositato il successivo 16/12/2025. Si costituivano in giudizio sia il Comune resistente, sia il soggetto controinteressato, con atto di stile. Il Comune eccepiva in limine l’irricevibilità del ricorso per tardività della notificazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata ha accolto l’eccezione preliminare sollevata dall’amministrazione resistente, dichiarando il ricorso irricevibile per tardività. La Sezione ha rilevato che, come risultante dagli atti di causa, il provvedimento gravato era stato comunicato al ricorrente in data 19/9/2025, e non in quella indicata in epigrafe. Il ricorso, invece, era stato avviato per la notificazione soltanto in data 10/12/2025, quindi ben oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 116, co. 1, cod. proc. amm..
Il Collegio ha richiamato il tenore letterale della disposizione, evidenziando che il ricorso contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi deve essere proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio. Tale termine ha natura decadenziale e il suo decorso non è interrotto dalla mera presentazione dell’istanza di accesso ovvero da successive sollecitazioni, ove non risulti una nuova determinazione dell’amministrazione.
La circostanza che la notificazione del ricorso sia avvenuta a distanza di circa tre mesi dalla comunicazione del diniego integra una palese violazione del termine decadenziale, con la conseguenza che il ricorso non può essere esaminato nel merito. La declaratoria di irricevibilità assorbe ogni altra questione, relativa sia al merito della pretesa conoscitiva, sia alle ulteriori eccezioni preliminari sollevate dalle parti costituite.
In applicazione del principio di soccombenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite in favore del Comune resistente, liquidate forfetariamente in euro 1.000,00, oltre accessori di legge. Le spese sono state invece compensate nei confronti del controinteressato, la cui costituzione in giudizio era avvenuta con atto di stile.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.