Silenzio del Ministero sul riconoscimento del titolo estero di sostegno (TAR Lazio n. 240 del 07.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di riconoscimento del titolo abilitante all’insegnamento di sostegno conseguito in altro Stato membro dell’Unione europea, l’autorità competente deve adottare il provvedimento nel termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del d. lgs. n. 206/2007, come modificato dal d. lgs. n. 15/2016. Decorso inutilmente tale termine, si configura il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione. Accertata l’inerzia, il giudice amministrativo ordina di provvedere entro un termine congruo, commisurato alla concreta situazione di fatto, e nomina, per il caso di ulteriore inadempienza, un commissario ad acta. Il sindacato del giudice presuppone che l’Amministrazione valuti l’intero compendio delle competenze acquisite, secondo i principi della direttiva 2005/36/CE.

Il Fatto

La parte ricorrente ha presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito l’istanza per il riconoscimento in Italia del titolo ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, conseguito in Spagna. L’Amministrazione non ha concluso il procedimento nel termine previsto.

Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’adozione di un provvedimento espresso e la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva in via preliminare che la competenza a concludere il procedimento è attribuita dalla legge al Ministero dell’Istruzione, che ha assunto la denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 173/2022, convertito in legge n. 604/2022.

Quanto al termine per la conclusione del procedimento di riconoscimento del titolo per l’abilitazione all’insegnamento di sostegno conseguito all’estero, il Collegio richiama l’art. 16, comma 6, del d. lgs. n. 206/2007, con il quale è stata recepita la direttiva 2005/36/CE, come modificato dal d. lgs. n. 15/2016, con il quale è stata recepita la direttiva 2013/55/UE. La norma stabilisce che l’autorità competente deve adottare il provvedimento nel termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa.

Tale termine risulta scaduto alla data di proposizione del ricorso, per cui sussiste il silenzio-inadempimento del Ministero resistente.

Fermo l’obbligo di provvedere, il Collegio commisura il termine per l’adozione dell’esplicito provvedimento a 120 giorni, decorrente dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza. La determinazione tiene conto del numero rilevantissimo di richieste della specie, richiamando sul punto TAR Lazio n. 6150 del 2023 e TAR Lazio n. 17740 del 2024.

Il Ministero dovrà esaminare la documentazione riferita alla posizione del ricorrente, verificando la coerenza del percorso di studi e dei titoli conseguiti in altro Stato membro con quanto richiesto dalla direttiva 2005/36/CE. Il Collegio richiama la giurisprudenza dell’appello, Cons. Stato Sez. VII n. 1361 del 2023, e i principi dell’Adunanza Plenaria n. 19, 20, 21 e 22 del 2022, che impongono di valutare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite e di disporre, se del caso, opportune e proporzionate misure compensative.

Il ricorso è pertanto accolto. Il Collegio ordina al Ministero di provvedere nel termine di 120 giorni e, per il caso di inutile decorso, nomina commissario ad acta, con facoltà di delega, il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, nell’ulteriore termine di 90 giorni. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, oltre accessori, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *