Silenzio del Ministero sul riconoscimento del titolo estero di sostegno (TAR Lazio n. 238 del 07.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di riconoscimento del titolo abilitante all’insegnamento di sostegno conseguito in altro Stato membro, l’autorità competente deve adottare il provvedimento nel termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa, ai sensi dell’art. 16, comma 6, d. lgs. n. 206/2007. Decorso inutilmente tale termine, si configura il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione e il giudice amministrativo ordina di provvedere. Il termine assegnato dal giudice per la conclusione del procedimento può essere commisurato alla rilevanza quantitativa delle richieste della specie. Il Ministero deve esaminare l’intero compendio di competenze attestate dal titolo estero e valutare l’equipollenza, disponendo se del caso misure compensative proporzionate.

Il Fatto

La ricorrente ha presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito istanza di riconoscimento in Italia del titolo ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, conseguito in Spagna. L’istanza risale al 18 aprile 2025.

Decorso il termine di legge senza alcun provvedimento, la ricorrente ha proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento e per la condanna dell’Amministrazione all’adozione di un provvedimento espresso, con richiesta di nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto rilevato che la competenza a concludere il procedimento spetta al Ministero dell’Istruzione, che ha assunto la denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito ai sensi dell’art. 6 del decreto legge n. 173/2022, convertito in legge n. 604/2022.

Quanto al termine, il Tribunale ha richiamato l’art. 16, comma 6, d. lgs. n. 206/2007, con il quale è stata recepita la direttiva 2005/36/CE, come modificato dal d. lgs. n. 15/2016 di recepimento della direttiva 2013/55/UE. La norma fissa in quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa il termine per l’adozione del provvedimento di riconoscimento.

Poiché tale termine era scaduto alla data di proposizione del ricorso, il Collegio ha accertato il silenzio-inadempimento del Ministero. Ha quindi ordinato all’Amministrazione di provvedere entro 120 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza, commisurando il termine alla notoria rilevanza quantitativa delle richieste della specie.

Il Tribunale ha precisato il contenuto dell’obbligo. Il Ministero deve esaminare la documentazione riferita alla posizione della ricorrente, verificando la coerenza del percorso di studi e dei titoli esteri con quanto richiesto dalla direttiva 2005/36/UE. Richiamando la Sez. VII n. 1361 del 2023 e le pronunce dell’Adunanza Plenaria nn. 19, 20, 21 e 22 del 29 dicembre 2022, ha ribadito che l’Amministrazione deve valutare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, e disporre, se del caso, misure compensative proporzionate. Ha inoltre richiamato il principio della Corte di Giustizia UE, causa C-313/01, secondo cui spetta all’autorità competente verificare in quale misura le conoscenze attestate dal diploma estero soddisfino le condizioni richieste.

Per il caso di perdurante inadempienza, il Collegio ha nominato commissario ad acta, con facoltà di delega, il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, fissando l’ulteriore termine di 90 giorni dalla scadenza dei 120. Le spese di lite, liquidate in €500,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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