Rigetto per oscuramento offerta tecnica illegittimo se non indispensabile in giudizio (TAR Lazio n. 2132 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di appalti pubblici, la stazione appaltante non può rigettare l’istanza di oscuramento dei segreti tecnici e commerciali contenuti nell’offerta tecnica fondandosi su una presunzione di indispensabilità dei dati ai fini della difesa in giudizio dei concorrenti. L’art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 36/2023 impone una valutazione specifica e motivata della dichiarazione dell’offerente, che di regola prevale sulla disclosure generalizzata degli atti di gara ex artt. 35, comma 1, e 36, commi 1 e 2, d.lgs. n. 36/2023. L’eccezione dell’accesso difensivo è rimessa alla valutazione del concorrente terzo, non alla stazione appaltante, la quale non può sostituirsi ad esso in assenza di controversia attuale o potenziale.
Il Fatto
La società ricorrente, mandataria di un raggruppamento, partecipava a una procedura aperta di rilievo comunitario indetta dalla stazione appaltante per un accordo quadro nei servizi applicativi della sanità digitale, classificandosi al quarto posto. In gara segnalava, ai sensi dell’art. 35, comma 4, d.lgs. n. 36/2023, la presenza di segreti tecnici e commerciali in specifici paragrafi e schede della relazione tecnica, chiedendone l’oscuramento.
Con la comunicazione di aggiudicazione, la stazione appaltante respingeva tutte le richieste di secretazione, affermando che la documentazione era stata valutata dalla commissione e risultava indispensabile per l’eventuale tutela giurisdizionale dei concorrenti. La società impugnava la determinazione, nella sola parte relativa al mancato oscuramento, chiedendo l’accertamento del diritto alla riservatezza e la condanna all’esibizione della relazione nella versione oscurata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto la tempestività del ricorso, notificato il 4 agosto 2025 e assistito dalla sospensione feriale, rispetto al rito super-accelerato ex art. 116 c.p.a. previsto dall’art. 36, comma 4, d.lgs. n. 36/2023. Nel merito, il ricorso è fondato.
La decisione impugnata non contiene alcuna valutazione specifica dell’istanza: il rigetto si fonda su una presunzione auto-elaborata di indispensabilità di tutti i dati in vista di un’eventuale difesa in giudizio. La stazione appaltante non ha contestato la riferita presenza di segreti, limitandosi a sostituirsi al concorrente terzo nella valutazione dell’utilità del dato.
La tutela dei segreti tecnici e commerciali ex art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 36/2023 costituisce la regola, mentre l’accesso difensivo del concorrente rappresenta l’eccezione, subordinata alla ricorrenza di interessi giuridici propri rappresentati in relazione alla procedura. Nel caso di specie non consta alcuna controversia, attuale o potenziale, che richiedesse l’acquisizione del dato integrale.
È irrilevante l’argomento difensivo secondo cui l’istanza non sarebbe stata adeguatamente motivata e comprovata: la ricorrente ha indicato le parti specifiche da oscurare, fornendo la versione auto-oscura e descrivendo il contenuto altamente tecnologico ed esperienziale dei dati. Tali informazioni integrano la nozione di segreto commerciale ex art. 2 della Direttiva 2016/943, recepita dall’art. 98 del codice della proprietà industriale.
Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa sulla nozione di segreto commerciale e il rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato in materia di bilanciamento tra tutela del segreto e accesso difensivo. Il ricorso è quindi accolto: è annullata la determinazione nella parte reiettiva, è dichiarato il diritto della società a mantenere riservata la relazione tecnica e si ordina alla stazione appaltante di non diffonderne il contenuto nelle parti segnalate. Spese compensate per la novità della questione.
Nota della Redazione
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