Valutazione di proposta teatrale non manifestamente irrazionale: rigetto della cautela (TAR Puglia n. 256 del 05.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare, la valutazione tecnico-discrezionale operata dalla commissione di valutazione dei progetti non manifesta profili di irragionevolezza quando non emerga un evidente scostamento dai canoni di logicità e congruità rispetto ai criteri di selezione; il relativo giudizio, sindacabile solo per manifesta illogicità, travisamento o errori di fatto, resiste al vaglio del fumus boni iuris qualora le difese dell’Amministrazione evidenzino la coerenza dell’esito valutativo. Con riguardo al periculum in mora, l’interesse pretensivo di natura economica, avente ad oggetto una somma di modesta entità, non integra il requisito dell’urgenza, attesa la certa riparabilità per equivalente della lesione lamentata. Ne consegue il rigetto dell’istanza di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, con compensazione delle spese di fase per la particolarità della questione.

Il Fatto

La parte ricorrente impugnava, chiedendone la sospensione dell’efficacia, la determina dirigenziale della Regione Puglia che aveva disposto l’esclusione dal finanziamento “a sportello” della propria proposta teatrale per il triennio 2025-2027. Il diniego di accesso al contributo era conseguito all’esito della valutazione della commissione, che aveva attribuito al progetto un punteggio di 48/100, inferiore alla soglia minima richiesta di 50/100.

Il ricorrente contestava la legittimità della valutazione, deducendo il difetto di istruttoria e la violazione dei criteri di selezione, e insisteva per la tutela cautelare nelle more del giudizio di merito. Si costituiva la Regione Puglia, contrastando le censure e sostenendo la correttezza dell’operato della commissione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha scrutinato l’istanza cautelare alla luce dei due tradizionali presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm.

Quanto al primo requisito, il Collegio ha escluso che la valutazione della commissione manifestasse profili di irragionevolezza, aderendo alle difese dell’Amministrazione che avevano evidenziato la coerenza del giudizio tecnico rispetto ai criteri prefissati. La censura di illogicità, non supportata da elementi concreti di travisamento, non ha pertanto superato il vaglio sommario proprio della fase cautelare.

In ordine al periculum, il Tribunale ne ha rilevato la manifesta insussistenza: l’interesse azionato era di natura pretensiva economica, avente ad oggetto una somma neppure particolarmente rilevante. Trattandosi di danno patrimoniale, la sua riparabilità è stata ritenuta certamente predicabile per equivalente, con conseguente esclusione dell’urgenza di provvedere.

Il difetto congiunto dei due presupposti ha condotto al rigetto dell’istanza cautelare, con compensazione delle spese della fase in ragione della particolarità della questione esaminata. Il Tribunale ha altresì disposto che l’Amministrazione dia esecuzione all’ordinanza, demandando alla segreteria gli adempimenti comunicativi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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