Silenzio sull’aggiornamento della pesatura: inammissibile per carenza di interesse (TAR Sicilia n. 1616 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione restano ferme le ordinarie condizioni dell’azione, tra cui l’interesse a ricorrere, che deve presentare i caratteri della concretezza e dell’attualità e consistere in un’utilità pratica, diretta e immediata ottenibile con il provvedimento richiesto al giudice. Gli atti di graduazione e pesatura delle posizioni organizzative non hanno natura meramente ricognitiva, ma costitutiva, e dispiegano i loro effetti unicamente pro futuro. Ne consegue l’inammissibilità, per originaria carenza di interesse, del ricorso con cui un dipendente, non più titolare del settore interessato, pretenda la definizione del procedimento di revisione della relativa pesatura.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente dell’ente locale, ha ricoperto dal 2018 al 2025 l’incarico di responsabile di un settore comunale, con incarico di elevata qualificazione. Il Comune, in attuazione del CCNL Funzioni Locali 2019/2021 e della contrattazione decentrata, ha approvato con deliberazione di Giunta le schede tecniche di pesatura degli incarichi. Il Sindaco ha poi chiesto al Nucleo di Valutazione la revisione della pesatura del settore, ritenendo non adeguatamente rappresentata la complessità delle funzioni.

Il Nucleo, conclusa l’istruttoria, ha trasmesso alla Giunta una nuova scheda con punteggio più elevato, ma l’organo non ha adottato alcun provvedimento espresso. Il ricorrente ha dapprima sollecitato la definizione del procedimento e poi diffidato l’amministrazione; il segretario generale ha negato fondatezza e rilevanza alla diffida, escludendo un interesse attuale del dipendente, non più titolare del settore. Di qui il ricorso per la declaratoria del silenzio-inadempimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile per originaria carenza di interesse, assorbendo le ulteriori eccezioni. Il punto di partenza è la necessità di verificare le condizioni dell’azione anche nei giudizi avverso il silenzio: interesse ad agire, titolo o legittimazione al ricorso e legitimatio ad causam. L’interesse a ricorrere, quale species dell’interesse ad agire, deve essere concreto e attuale e tradursi in un’utilità pratica, diretta e immediata.

Il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui la statuizione giudiziale deve essere idonea ad assicurare direttamente ed immediatamente l’utilità che la parte assume sottratta o negata. L’interesse ad agire costituisce condizione di tutte le azioni processuali, comprese quelle contemplate dal codice del processo amministrativo.

Nel caso concreto il ricorrente, al momento della proposizione dell’actio contra silentium, non ricopriva più l’incarico di responsabile del settore interessato, essendo già stato assegnato a un diverso settore, mentre l’incarico in questione era stato nel frattempo conferito ad altro dipendente. Imporre all’ente l’approvazione di una nuova scheda di pesatura, diretta ad attribuire un punteggio più elevato per quel settore, costituirebbe quindi un approdo inidoneo a recare qualsiasi utilità al ricorrente.

Il Collegio sottolinea che l’attività di graduazione e valutazione delle posizioni organizzative non ha natura meramente ricognitiva di posizioni preesistenti, ma si sostanzia nell’adozione di provvedimenti di natura costitutiva, con efficacia limitata al futuro. Poiché l’eventuale nuova pesatura opererebbe solo pro futuro, essa andrebbe a beneficio esclusivo dell’attuale titolare dell’incarico, senza vantaggio giuridico né economico per il ricorrente.

L’esito in rito, la natura interpretativa delle questioni e la peculiarità della vicenda giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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