Il pagamento volontario dell’importo di ripiano dei dispositivi medici determina improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lazio n. 12182 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici di cui all’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, la dichiarazione dell’azienda fornitrice di aver provveduto al pagamento volontario dell’importo dovuto determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso avverso i provvedimenti regionali di ripartizione degli oneri. La cessazione della materia del contendere, invece, postula l’accertamento dell’avvenuto versamento da parte delle Regioni, mediante provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, ai sensi dell’art. 7 d.l. n. 95/2025. In assenza di tali comunicazioni, il ricorso va dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato, dinanzi al TAR Lazio, il decreto del Direttore dell’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022, con il quale erano stati ripartiti tra le aziende fornitrici gli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Il ricorso, notificato anche avverso i presupposti decreti ministeriali di certificazione del superamento del tetto e di adozione delle linee guida, era stato inizialmente proposto in sede di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e successivamente trasposto in sede giurisdizionale.
L’azienda aveva inoltre impugnato gli atti connessi, tra cui le deliberazioni degli Enti del Servizio sanitario regionale di validazione del fatturato e la nota di Azienda Zero di verifica della coerenza dei dati contabili.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la società ricorrente, con memoria depositata il 14 maggio 2026, aveva chiesto di dichiarare, ai sensi dell’art. 7 d.l. n. 95/2025, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con compensazione delle spese di lite. Tale richiesta era fondata sull’avvenuto pagamento volontario dell’importo dovuto a titolo di ripiano.
Il TAR ha tuttavia distinto i due istituti. La cessazione della materia del contendere, prevista dalla norma richiamata, può essere pronunciata solo all’esito di un procedimento specifico: le Regioni, decorso il termine di trenta giorni, accertano l’avvenuto versamento dell’importo pari alla quota ridotta con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali, comunicati senza indugio alla segreteria del TAR Lazio. Solo a seguito di tale comunicazione il giudice può dichiarare la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi avverso i provvedimenti regionali di ripartizione.
Nel caso in esame, le Amministrazioni resistenti non hanno depositato dichiarazioni relative all’avvenuto versamento dell’importo dovuto. Cionondimeno, il pagamento volontario effettuato dalla società ricorrente, comprovato dalla dichiarazione di parte, determina il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio: l’azienda ha ottenuto il bene della vita cui tendeva, avendo adempiuto all’obbligazione contestata e non avendo più ragione di contestare la legittimità del provvedimento di ripartizione.
Il Collegio ha pertanto dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, disponendo la compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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