Silenzio della Prefettura sull’istanza di convocazione per il contratto di soggiorno (TAR Veneto n. 733 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’Amministrazione è tenuta a concludere con provvedimento espresso il procedimento avviato su istanza del privato, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990, anche quando la domanda appaia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, essendo in tal caso solo attenuato l’onere motivazionale. Il silenzio-inadempimento è ravvisabile non soltanto quando l’obbligo di provvedere sia imposto da una norma di legge, di regolamento o da un atto amministrativo, ma anche quando esso sia desumibile dai principi informatori dell’azione amministrativa ovvero quando ragioni di giustizia ed equità ne impongano l’adozione. Ne deriva che, a fronte di una richiesta specifica e circostanziata di convocazione per la formalizzazione del primo ingresso e la sottoscrizione del contratto di soggiorno, lo Sportello Unico per l’Immigrazione non può restare inerte e deve adottare un provvedimento conclusivo, positivo o negativo, nel rispetto del principio del clare loqui.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero giunto in Italia nel 2024, ha proposto ricorso davanti al TAR Veneto per accertare l’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura – Sportello Unico per l’Immigrazione sulla propria istanza. Con domanda inviata via PEC il 23 ottobre 2024, egli aveva chiesto di essere convocato per formalizzare il primo ingresso e stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato, dopo aver ottenuto il nulla osta del 27 marzo 2023 e il relativo visto di ingresso.
Il ricorrente ha chiesto altresì che fosse accertato l’obbligo della Prefettura di provvedere entro un termine stabilito, con nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia. Il Ministero dell’Interno ha chiesto il rigetto del ricorso. Alla camera di consiglio del 25 marzo 2026 la causa è passata in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 22 del d.lgs. n. 286/1998, che individua nello Sportello Unico per l’Immigrazione, istituito presso la Prefettura, il responsabile dell’intero procedimento di assunzione di lavoratori stranieri. Il ricorrente, presente in Italia a seguito del rilascio del nulla osta, avrebbe dovuto sottoscrivere il contratto di soggiorno entro quindici giorni dall’ingresso ai sensi dell’art. 5 bis del d.lgs. n. 286/1998, ma lamenta di non essere stato convocato, pur avendo presentato espressa domanda.
Il Tribunale afferma che a una richiesta specifica e circostanziata l’Amministrazione deve dare risposta, positiva o negativa, nel rispetto del principio del clare loqui, tanto più se il richiedente è straniero e in situazione di difficoltà, atteso che, in mancanza di regolare titolo di soggiorno, è prevista l’espulsione dal territorio.
Richiamando l’art. 2 della legge n. 241/1990, il Collegio osserva che neppure la presentazione di un’istanza manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata esonera l’Amministrazione dall’obbligo di fornire un riscontro espresso, restando in tali ipotesi solo attenuato l’onere motivazionale. La giurisprudenza amministrativa consolidata — richiamata nel testo con il precedente TAR Veneto, Sez. III, 21 febbraio 2023, n. 236 — ha precisato che il silenzio-inadempimento ricorre anche quando l’obbligo sia desumibile dai principi informatori dell’azione amministrativa o quando ragioni di giustizia ed equità ne impongano l’adozione.
Su tali basi il ricorso è accolto. Il Tribunale ordina alla Prefettura – Sportello Unico per l’Immigrazione di definire il procedimento avviato con l’istanza del 23 ottobre 2024 mediante provvedimento conclusivo entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza.
Il Collegio confida nella spontanea esecuzione e, allo stato, non nomina il commissario ad acta, precisando che vi si addiverrà su istanza di parte qualora l’Amministrazione non adempia nel termine assegnato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del ricorrente, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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