Ottemperanza per la carta docente: inottemperanza accertata e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3436 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza alle sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, qualora l’amministrazione, decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, non abbia provveduto al pagamento e non abbia contestato il credito nell’an e nel quantum, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza e assegna un termine per l’integrale adempimento, nominando sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. La condanna alla penalità di mora ex art. 114 c.p.a. deve essere esclusa quando, in considerazione del tempo trascorso e dell’entità della somma, risulti manifestamente iniqua.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione la carta docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023. Avendo l’amministrazione omesso di dare esecuzione alla pronuncia, divenuta giudicato, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia. L’azione non è stata estesa alle spese di lite liquidate in suo favore e distratte in favore dei difensori.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la rituale notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha quindi rilevato che l’amministrazione non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale, e non aveva formulato deduzioni difensive, né fornito indicazioni sullo stato della procedura. Il credito è risultato, pertanto, non contestato nell’an e nel quantum.
Sulla base di tali elementi, il Collegio ha accertato l’inottemperanza del Ministero, assegnando il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza per l’integrale pagamento. Per l’ipotesi di ulteriore inutile decorso, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega e con l’attribuzione del compito di dare corso al pagamento entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, precisando che l’incarico integra un adempimento connesso ai doveri d’istituto.
Quanto alla richiesta penalità di mora, il Tribunale ne ha escluso la condanna, ritenendola manifestamente iniqua alla luce del tempo effettivamente trascorso dalla notificazione della sentenza e dell’entità delle somme pretese. La soccombenza ha invece determinato la condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese di lite, distratte in favore dei difensori antistatari.
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Nota della Redazione
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