Silenzio sul rinnovo del permesso di soggiorno e responsabilità di Poste (TAR Veneto n. 736 del 03.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rinnovo del permesso di soggiorno, il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286 del 1998 decorre dalla data di presentazione della domanda, senza che assuma rilievo il compimento di atti endoprocedimentali, quali la convocazione per il fotosegnalamento, inidonei a concludere il procedimento mediante provvedimento espresso. L’obbligo di provvedere sussiste anche quando l’Amministrazione non abbia ancora esercitato il proprio potere, poiché la mancata adozione del provvedimento integra il presupposto del silenzio inadempimento e non la preclusione dell’art. 34, comma 2, c.p.a. Il ritardo nella calendarizzazione degli appuntamenti, affidato a Poste, è imputabile al Ministero dell’Interno in forza degli artt. 1228 e 2049 c.c., né i carichi di lavoro delle Questure escludono l’obbligo di rispettare i termini di legge.

Il Fatto

La ricorrente, cittadina straniera, aveva ottenuto il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari. Con istanza del 16 giugno 2025 ne chiedeva il rinnovo. La Questura la convocava con nota del 24 giugno 2025 per il fotosegnalamento, fissando l’appuntamento al 29 aprile 2026.

Assumendo la necessità di spostarsi frequentemente all’estero per lavoro e le difficoltà connesse alla scadenza del titolo, la ricorrente intimava all’Amministrazione di provvedere. Non ricevendo riscontro, proponeva ricorso per l’accertamento del silenzio inadempimento, chiedendo l’ordine di concludere il procedimento con provvedimento espresso e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero dell’Interno eccepiva l’insussistenza del silenzio e l’inammissibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto le eccezioni processuali. Quanto alla pretesa insussistenza del silenzio, osserva che l’atto conclusivo del procedimento è il provvedimento di rinnovo, mentre la convocazione per il fotosegnalamento è un mero atto endoprocedimentale. L’art. 2, comma 1, legge n. 241 del 1990 impone di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso: gli atti preparatori restano inidonei a superare lo stato di inerzia.

È infondata anche l’eccezione fondata sull’art. 34, comma 2, c.p.a. Per agire avverso il silenzio è sufficiente che siano decorsi i termini di conclusione del procedimento e che perduri l’inadempimento. Il mancato esercizio del potere non opera come preclusione, ma costituisce il presupposto stesso del rimedio, non vertendosi in un sindacato sull’esercizio del potere.

Nel merito, il ricorso è fondato. L’art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286 del 1998 fissa il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Poiché l’istanza è stata depositata il 16 giugno 2025, il termine decorreva dal 17 giugno, in applicazione dell’art. 2963, secondo comma, c.c., e scadeva il 15 agosto 2025, poi prorogato al 16 agosto successivo, trattandosi di giorno festivo.

Il Collegio esclude che il ritardo possa imputarsi a Poste. La devoluzione a un terzo consegue a una scelta organizzativa dell’Amministrazione, per cui operano gli artt. 1228 e 2049 c.c.: la responsabilità per i ritardi nella calendarizzazione degli appuntamenti va imputata al Ministero dell’Interno e alle sue articolazioni periferiche. Né i carichi di lavoro delle Questure valgono a escludere l’obbligo di rispettare i termini.

Infine, è irrilevante che la ricorrente sia considerata legalmente soggiornante nelle more. L’assenza di un titolo valido le impedisce di muoversi liberamente nell’area Schengen, con disagi e maggiori costi allegati e non smentiti. Il ricorso è pertanto accolto, con ordine di concludere il procedimento entro quindici giorni e nomina del commissario ad acta, senza compenso, trattandosi di dirigente del Ministero inadempiente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *