Rinuncia al ricorso e estinzione del giudizio con spese compensate (TAR Lombardia n. 2576 del 08.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, ritualmente dichiarata e notificata alle parti resistenti e ai controinteressati, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., non essendo necessaria una pronuncia sul merito. La declaratoria di estinzione presuppone l’esplicita manifestazione di volontà della parte ricorrente e l’assenza di opposizione delle altre parti. La compensazione delle spese di lite è giustificata da ragioni di equità sostanziale e dall’assenza di opposizione esplicita delle parti costituite. L’estinzione per rinuncia non richiede la verifica dell’originaria fondatezza dell’impugnazione, esaurita la controversia sul piano processuale.
Il Fatto
Il ricorrente chiedeva al TAR l’annullamento della graduatoria pubblicata dall’Università degli Studi di Milano, per la parte in cui dichiarava non accolta la propria istanza di trasferimento/ammissione ad anni successivi al primo presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché degli atti presupposti: il bando e il documento recante ulteriori criteri di dettaglio.
Il Ministero dell’Università e della Ricerca e l’Università si costituivano deducendo l’infondatezza del gravame. Il decreto monocratico e l’ordinanza cautelare respingevano la domanda di sospensiva. In prossimità del merito il ricorrente non deduceva nulla sulla persistenza dell’interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, all’udienza di merito, rilevava d’ufficio seri dubbi sull’attualità dell’interesse a ricorrere. Con ordinanza n. 2133 del 2025, emessa ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., assegnava alla parte un termine di venti giorni per memorie sulla questione, avvertendo che, decorso il termine, la causa sarebbe stata decisa in camera di consiglio alla presenza dei soli magistrati del Collegio.
In ottemperanza all’ordine, il ricorrente depositava memoria con cui dichiarava la rinuncia alla prosecuzione del giudizio, rappresentando la cessazione della materia del contendere e chiedendo la compensazione delle spese, con notifica alle resistenti e ai controinteressati non costituiti.
Il Tribunale, preso atto dell’esplicita rinuncia e della sussistenza dei relativi presupposti, dichiarava l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.
Quanto alle spese, il Collegio ne disponeva la compensazione tra le parti costituite, valorizzando ragioni di equità sostanziale e l’assenza di opposizione esplicita da parte delle resistenti.
Nota della Redazione
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