Il giudizio sull’accesso è giudizio sul rapporto e non sul diniego (TAR Puglia n. 367 del 13.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio in materia di accesso ai documenti amministrativi, ancorché proposto avverso il diniego o il silenzio-rigetto, è un giudizio sul rapporto avente ad oggetto l’accertamento della spettanza del diritto, indipendentemente dalla correttezza delle ragioni addotte dall’Amministrazione. Il giudice può ordinare l’esibizione dei documenti, sostituendosi all’Amministrazione, solo se sussistono i presupposti dell’accesso. Il diritto di accesso “strumentale” ex art. 22, comma 1, lett. b), L. n. 241/1990 è riconosciuto a chi è portatore di un interesse diretto, concreto e attuale, e non è preordinato ad un controllo generalizzato. La mancata costituzione dell’Amministrazione, unico soggetto onerato, non consente di offrire prova contraria.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un trattamento pensionistico, presentava all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale un’istanza di accesso volta ad ottenere copia del modello Retr-pens di prima liquidazione della pensione, comprensivo delle retribuzioni e delle quote utilizzate per il calcolo. L’Ente, ritualmente notificato, non forniva riscontro all’istanza e non si costituiva in giudizio. Avverso il silenzio-diniego formatosi, il ricorrente proponeva ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a..

La Motivazione della Corte

Il Tribunale preliminarmente inquadra il giudizio sull’accesso, chiarendo che, pur atteggiandosi come impugnatorio nella fase genetica, esso è in realtà un giudizio sul rapporto che mira ad accertare la sussistenza del titolo all’accesso, a prescindere dalla correttezza delle ragioni del diniego. In tale ottica, il giudice può ordinare l’esibizione dei documenti solo ove ne ricorrano i presupposti sostanziali.

Richiamati i principi generali in materia, la sentenza evidenzia come l’accesso sia strumentale alla tutela di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata. Nella vicenda, l’istanza del ricorrente risulta sufficientemente motivata dalla necessità di verificare l’importo della pensione in pagamento e la propria posizione previdenziale, configurandosi un interesse qualificato alla conoscenza degli atti.

Il Collegio rileva l’assenza di risposta dell’Amministrazione, con conseguente formazione del silenzio-diniego, e l’assenza di prova contraria offerta dall’Istituto, che non si è costituito. La richiesta documentale riguarda atti concernenti l’attività istituzionale dell’Ente, relativi alla posizione contributiva e al metodo di calcolo del trattamento, e non integra un’ipotesi di controllo generalizzato dell’operato della pubblica amministrazione.

La Corte accoglie il ricorso e ordina all’INPS di consentire l’accesso, mediante visione ed estrazione di copia, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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