L’ottemperanza per la Carta del Docente è accolta dal TAR con commissario ad acta (TAR Sardegna n. 516 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, la sentenza del giudice del lavoro, passata in giudicato, che riconosca il diritto del docente di ruolo a tempo determinato a vedersi accreditare il beneficio della Carta Elettronica del Docente, costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare il giudizio di cui agli artt. 112 ss. c.p.a. decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il giudice amministrativo, accertata l’inottemperanza, condanna l’Amministrazione a provvedere e nomina sin da ora un commissario ad acta, con facoltà di ricorso al pagamento in conto sospeso, per il caso di persistente inadempimento.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, una sentenza favorevole che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscerle l’importo di euro 2.500,00 per gli anni scolastici 2019/2020–2023/2024, da erogarsi tramite la Carta Elettronica del Docente, oltre interessi e rivalutazione.
A fronte della mancata impugnazione, la sentenza era passata in giudicato, come attestato dalla Cancelleria. Nonostante la notifica del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni, l’Amministrazione non aveva dato alcun seguito. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo la condanna dell’Amministrazione e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ritiene il ricorso fondato. Preliminarmente, verifica la sussistenza dei presupposti processuali per l’azione di ottemperanza: la sentenza è stata notificata alla sede reale del Ministero in data 21 maggio 2025, è passata in giudicato ed è inutilmente decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997.
Nel merito, il Collegio rileva che l’Amministrazione non ha ottemperato e nessun adempimento risulta essere stato compiuto. La condanna è pertanto conseguenziale: il Ministero è tenuto a dare piena esecuzione al giudicato, riconoscendo il beneficio e accreditando le somme sulla Carta del Docente, nel termine di 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente decisione.
Il TAR procede poi alla nomina, sin da ora, di un commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega, il quale opererà come organo ausiliario del giudice qualora l’inottemperanza persista. Al commissario è riconosciuta la facoltà di ricorrere all’istituto del pagamento in conto sospeso, ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, in caso di incapienza dei fondi nei capitoli di bilancio dedicati.
Infine, il Collegio liquida le spese di lite a carico dell’Amministrazione e le distrae in favore dei procuratori antistatari. La quantificazione, ridotta a euro 400,00, tiene conto della natura seriale del contenzioso e dell’elevata standardizzazione dell’attività difensiva, patrocinata dalla stessa difesa in otto cause di contenuto identico.
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Nota della Redazione
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