Ottemperanza al giudicato: penalità di mora esclusa con interessi nel titolo (TAR Calabria n. 300 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato, il giudice amministrativo accerta l’obbligo dell’amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo esecutivo formatosi, detratto quanto già corrisposto, e assegna un termine per l’adempimento, nominando, in caso di inerzia, il commissario ad acta. La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non va corrisposta quando risulti iniqua, perché il titolo azionato prevede già la liquidazione di interessi legali e moratori, con conseguente duplicazione della tutela del creditore. L’azione di ottemperanza presuppone la definitività del provvedimento e l’inadempimento dell’amministrazione, che non può invocare alcuna prova contraria se non ha dato dimostrazione dell’avvenuta esecuzione.
Il Fatto
Un creditore ha ottenuto dal Tribunale di Castrovillari un decreto ingiuntivo con cui un Comune è stato condannato al pagamento di una somma di denaro, oltre interessi e spese. Il decreto non è stato opposto ed è divenuto definitivamente esecutivo; il titolo è stato poi notificato all’amministrazione.
Non avendo ricevuto il pagamento, il creditore ha proposto ricorso al TAR Calabria per l’ottemperanza al giudicato, chiedendo che fosse ordinato al Comune di corrispondere le somme e che fosse applicata la penalità di mora per il ritardo. L’amministrazione non si è costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 114 c.p.a. e dagli artt. 112 ss. c.p.a., rilevando che l’obbligo dell’amministrazione di adempiere integralmente alla pretesa creditoria deriva da una decisione giurisdizionale passata in giudicato. Il titolo esecutivo è stato notificato e non risulta opposto, con conseguente definitività.
Il TAR sottolinea che l’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere eseguito il provvedimento giurisdizionale. Da qui la sussistenza di tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza.
Diversa è la sorte della domanda accessoria. Il Collegio osserva che il decreto ingiuntivo prevede già, come da domanda attorea, la liquidazione di interessi legali e moratori ex artt. 29 e 30 d.m. n. 145/2000. Ne deriva che la richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. risulta iniqua, perché duplicherebbe la tutela già riconosciuta dal titolo. La domanda va pertanto respinta.
In accoglimento del ricorso, il TAR dichiara l’obbligo del Comune di ottemperare al giudicato, al netto delle somme già corrisposte, e assegna il termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza per l’adempimento. In caso di inerzia, nomina commissario ad acta il segretario comunale di Trebisacce, con facoltà di delega, che provvederà su istanza della parte ricorrente entro i successivi 60 giorni; il compenso del commissario sarà liquidato con separato decreto e posto a carico dell’amministrazione inadempiente.
Le spese di giudizio sono liquidate in dispositivo e poste a carico dell’amministrazione soccombente, in coerenza con il principio di responsabilità per l’inerzia nell’esecuzione del giudicato.
Nota della Redazione
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