Silenzio del Ministero sul riconoscimento del titolo di sostegno estero (TAR Lazio n. 2272 del 05.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il silenzio serbato dall’Amministrazione sulla domanda di riconoscimento di un titolo di specializzazione conseguito all’estero integra la fattispecie del silenzio-inadempimento quando sia decorso il termine per provvedere. In materia di riconoscimento delle qualifiche professionali il termine complessivo non supera i quattro mesi, sommando i tre mesi dell’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007 ai trenta giorni del comma 2 per l’accertamento della completezza documentale. All’accoglimento segue l’ordine di provvedere con provvedimento espresso entro un termine assegnato e la nomina del commissario ad acta per il caso di persistente inadempienza.

Il Fatto

La ricorrente ha presentato in data 12 marzo 2025 al Ministero dell’Istruzione e del Merito la domanda di riconoscimento del titolo post-universitario di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, necessaria per l’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati.

Decorso il termine di legge senza alcuna risposta, la ricorrente ha proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e per la condanna dell’Amministrazione a provvedere. Il Ministero si è costituito in giudizio per resistere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. Per configurare l’obbligo di provvedere sono necessari e sufficienti due elementi: la presentazione di una formale istanza e la scadenza del relativo termine senza che l’Amministrazione si sia pronunciata. Entrambi i presupposti risultano integrati.

Nel caso di specie la domanda è stata presentata il 12 marzo 2025 e il Ministero non ha ancora adottato alcun provvedimento. La violazione riguarda sia il termine generale di trenta giorni della legge n. 241 del 1990, sia il termine specifico dettato in materia dal d.lgs. n. 206/2007.

Il Collegio ricostruisce il quadro dei termini. L’art. 16, comma 6, del citato decreto prevede che l’autorità competente provveda con proprio atto entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che entro trenta giorni dal ricevimento della domanda l’autorità accerta la completezza della documentazione e ne dà notizia all’interessato, richiedendo le eventuali integrazioni necessarie.

Ne deriva che il termine complessivo per l’adozione del provvedimento conclusivo è di massimo quattro mesi, ove si sommi ai tre mesi il periodo previsto per la richiesta di integrazioni. Poiché il Ministero è rimasto inerte e non ha formulato alcuna richiesta di integrazione, si è perfezionata l’illegittima fattispecie del silenzio-inadempimento.

All’accoglimento consegue l’ordine di provvedere con provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per il caso di persistente inadempienza è nominato commissario ad acta il Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, che provvederà nel termine di 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione.

Nel compimento del procedimento, l’Amministrazione e il commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, richiamati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, nonché ai principi enunciati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del dicembre 2022 che hanno definito la questione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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