Inammissibile il ricorso avverso il depennamento se non è impugnata la rettifica del punteggio (TAR Lazio n. 13700 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli atti idonei a determinare in via inderogabile il contenuto dell’atto conclusivo del procedimento vanno immediatamente impugnati, a maggior ragione ove assumano natura conclusiva e provvedimentale. È inammissibile il ricorso avverso il provvedimento di depennamento dalla graduatoria concorsuale qualora la comunicazione di rettifica in peius del punteggio della prova scritta, che costituisce il primo atto lesivo, non sia stata tempestivamente impugnata nel termine di cui all’art. 29 c.p.a., consolidandosi in via definitiva.
Il Fatto
Il ricorrente, candidato al concorso ordinario indetto con D.D. M.I. n. 499/2020 per la classe di concorso B012, impugnava il D.D.G. n. 87 del 16.1.2023 con cui il Ministero lo aveva depennato dalla graduatoria di merito a seguito della rettifica del punteggio della prova scritta da 70/100 a 66/100 punti. Il candidato, dopo aver ricevuto comunicazione del nuovo punteggio in data 24.10.2022, aveva contestato la correttezza delle risposte individuate dall’amministrazione in relazione ad alcuni quesiti, deducendo vizi di forma e violazione dei principi di trasparenza e legittimo affidamento. Il Ministero si costituiva in giudizio con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancata tempestiva impugnazione del primo atto lesivo. La comunicazione del 24.10.2022, con cui era stata disposta la variazione in peius del punteggio del ricorrente, conteneva testualmente l’annullamento della precedente valutazione positiva e la sua sostituzione con una valutazione insufficiente, determinando in via inderogabile il contenuto del successivo atto di depennamento. La mancata impugnazione nel termine di cui all’art. 29 c.p.a. ha determinato il definitivo consolidamento dell’atto, intervenuto prima dell’adozione del contestato provvedimento di esclusione.
La Corte ha precisato che, anche ove le contestazioni del ricorrente avverso il depennamento fossero positivamente valutate, l’amministrazione non potrebbe che reiterare l’esclusione, dipendente unicamente dalla consolidata valutazione negativa. Ha inoltre rilevato la natura conclusiva e provvedimentale della rettifica, che non richiedeva l’impugnazione della successiva graduatoria rettificata. Essendo l’atto presupposto ormai definitivo, ogni successiva contestazione è da ritenersi preclusa.
La decisione richiama il principio secondo cui gli atti prodromici idonei a determinare il contenuto dell’atto finale vanno impugnati immediatamente, citando Cons. Stato, sez. V, 22 agosto 2024, n. 7205 e Cons. Stato, sez. VI, 6 ottobre 2022, n. 8564. La costituzione meramente formale dell’amministrazione e il rilievo d’ufficio dell’inammissibilità hanno giustificato la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
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Nota della Redazione
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