Ottemperanza e carta docente: il TAR Molise ordina il pagamento al MIM (TAR Molise n. 77 del 12.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che condanna l’Amministrazione al pagamento di una somma di denaro costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., azionabile dinanzi al giudice amministrativo in sede di ottemperanza. A seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. n. 149/2022, come novellato dalla legge n. 197/2022, la notifica in copia conforme all’indirizzo PEC dell’Amministrazione è modalità adeguata a portare ad esecuzione il titolo, non essendo più richiesta la spedizione in forma esecutiva ai sensi del novellato art. 475 cod. proc. civ. Il giudice dell’ottemperanza, accertato l’inadempimento dell’Amministrazione, ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine perentorio e nomina fin d’ora un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva in caso di perdurante inerzia.

Il Fatto

Una docente precaria, titolare di supplenze nell’anno scolastico 2022/23, aveva ottenuto dal Tribunale di Campobasso, in funzione di Giudice del lavoro, il riconoscimento del diritto alla c.d. carta del docente e la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accreditamento della somma di € 500,00. La sentenza, basata sull’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, era passata in giudicato.

Non avendo ricevuto spontanea esecuzione, la docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Molise, chiedendo la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza dell’Amministrazione. Il Ministero si è costituito in giudizio con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha verificato in primo luogo la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza, riscontrando il passaggio in giudicato della sentenza e la sua regolare notifica all’Amministrazione. Sul punto, il Collegio richiama la portata innovativa del D.lgs. n. 149/2022, modificato dalla legge n. 197/2022, che ha novellato l’art. 475 cod. proc. civ. in materia di forma del titolo esecutivo. Da tale riforma deriva che la notifica in copia conforme del titolo, effettuata a mezzo PEC, è sufficiente per avviare l’esecuzione e, quindi, per fondare il successivo giudizio di ottemperanza.

Nel merito, il Tribunale ha accertato che la somma richiesta a titolo di sorte capitale corrisponde esattamente a quella indicata nella sentenza da eseguire, confermando così la fondatezza della pretesa azionata. L’inadempimento dell’Amministrazione, rimasta inerte nonostante la notifica del titolo, ha legittimato l’accoglimento del ricorso.

Il Collegio ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato, mettendo a disposizione della ricorrente la carta docente o altro equipollente, entro il termine perentorio di 40 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per garantire l’effettività della tutela, è stato altresì nominato fin d’ora un commissario ad acta, individuato ratione muneris nel Direttore generale competente, con facoltà di delega e senza compenso, che dovrà provvedere in via sostitutiva entro ulteriori 40 giorni su istanza della ricorrente.

Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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