Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta elettronica del docente (TAR Campania n. 3952 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È esperibile l’azione di ottemperanza di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione della sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l’amministrazione non abbia provveduto all’adempimento. Nel caso di accertato diritto alla fruizione della c.d. carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, la scadenza del termine biennale fissato dal giudice ordinario non esime l’amministrazione dall’erogazione del controvalore pecuniario, con gli interessi legali fino al soddisfo, attesa la natura fungibile dell’obbligazione. L’inerzia dell’amministrazione non può essere invocata a proprio vantaggio per sottrarsi all’esecuzione del giudicato. Il Collegio nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, tenuto a porre in essere ogni iniziativa necessaria al pagamento, non rilevando l’esaurimento dei fondi.
Il Fatto
Il ricorrente agisce in ottemperanza per conseguire l’attuazione della sentenza con cui il Giudice del Lavoro presso il Tribunale Ordinario di Benevento ha accertato il diritto alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. carta elettronica del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per due anni scolastici, per un totale di € 1.000,00. La pronuncia è passata in giudicato, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 03.02.2026.
La parte lamenta l’esito infruttuoso della notifica del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Chiede la condanna al pagamento, con accessori, e la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione si costituisce per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il disposto dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso.
Il TAR verifica la sussistenza dei presupposti processuali. È rispettato il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, nonché quello di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm. La sentenza ottemperanda risulta ritualmente notificata presso la sede dell’amministrazione resistente. È inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo.
Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento, il Collegio dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Il TAR precisa che, in caso di decorso del termine biennale fissato nella sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio, l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo.
Tale conclusione si fonda sulla natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria. Il mancato rispetto del limite temporale non è dipeso dal ricorrente, ma è imputabile alla condotta omissiva dell’amministrazione, che non può giovarsi del proprio contegno inerte per sottrarsi all’adempimento.
In accoglimento della domanda, il TAR nomina sin d’ora quale commissario ad acta un Dirigente della competente Direzione generale, senza compenso e con facoltà di delega. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi apposito stanziamento, e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, con distrazione al procuratore antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.