Sospensione dell’ordinanza di demolizione e sanzione pecuniaria: il TAR accoglie l’istanza cautelare (TAR Marche n. 148 del 13.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare, il Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., valuta la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora in via sommaria, senza pronuncia sulle questioni di rito, riservate al merito. Sussistono i presupposti per la sospensione dell’esecuzione dell’ordinanza di ingiunzione al pagamento di una sanzione amministrativa, confermando le misure cautelari temporanee già disposte. La fase cautelare si conclude con la fissazione dell’udienza pubblica di merito.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un immobile, impugnava l’ordinanza n. 10 del 9.10.2025 con cui il Comune aveva ingiunto il pagamento di € 27.107,93 a titolo di sanzione amministrativa ex artt. 36 e 38 del d.P.R. n. 380/2001. L’atto era stato adottato all’esito di un procedimento che coinvolgeva anche altri soggetti, e il ricorrente ne chiedeva l’annullamento, previa sospensione, deducendo plurimi vizi di legittimità. Proponeva altresì motivi aggiunti avverso atti presupposti e una dichiarazione del Sindaco prodotta in giudizio, e, in subordine, domanda risarcitoria.
La Motivazione della Corte
La questione sottoposta all’esame del Tribunale riguarda la legittimità dell’ordinanza di ingiunzione al pagamento della sanzione pecuniaria per l’abuso edilizio. Il Collegio ha rilevato che, ad un sommario esame e in disparte le questioni in rito da trattare nella sede di merito, sussistono i presupposti per confermare le misure cautelari temporanee già adottate in precedenza.
Il Tribunale ha ritenuto che l’istanza cautelare meriti accoglimento, ravvisando la sussistenza del fumus boni iuris sulla base di una valutazione sommaria degli elementi dedotti. La decisione non entra nel merito delle censure, ma si limita a verificare la ricorrenza dei presupposti per la tutela cautelare, che risultano integrati.
Pertanto, il TAR Marche ha sospeso l’esecuzione del provvedimento impugnato, compensando le spese della fase cautelare e fissando l’udienza pubblica per la decisione di merito al 10/2/2027. La pronuncia si inserisce nel quadro delle misure provvisorie finalizzate a garantire l’effettività della tutela giurisdizionale in attesa della definizione del giudizio.
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Nota della Redazione
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