Mancato raggiungimento obiettivi PDP preclude ammissione esame di Stato (TAR Lazio n. 8100 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di non ammissione all’esame di Stato di uno studente affetto da disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) è legittimamente motivato quando il Consiglio di classe richiama espressamente il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi individuati nel Piano didattico personalizzato (PDP), sottoscritto e condiviso con la famiglia. Per gli alunni con DSA non sono previsti criteri valutativi differenti rispetto alla norma, ma soltanto l’obbligo per l’istituto di erogare una didattica individualizzata e personalizzata e di adottare misure compensative e dispensative adeguate. L’inosservanza delle misure del PDP deve essere comprovata da elementi concreti e non può essere dedotta da mere illazioni, mentre la valutazione complessiva di non ammissione non richiede l’indicazione dei voti conseguiti nelle singole materie, essendo sufficiente la conclusione “ammesso/non ammesso” supportata dalle risultanze dello scrutinio finale.
Il Fatto
Una studentessa, affetta da disturbo specifico dell’apprendimento per lettura e scrittura e iscritta per la seconda volta alla classe quinta, veniva non ammessa all’esame di Stato dal Consiglio di classe con verbale del 6 giugno 2019. La ricorrente impugnava il giudizio di non ammissione, censurando la carenza di motivazione per la mancata indicazione dei voti nelle singole materie e deducendo la violazione del PDP per l’inosservanza delle misure compensative e dispensative ivi previste quanto alle verifiche orali e scritte e alla loro concomitanza nella stessa giornata. chiedeva, inoltre, il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il TAR osserva come il Consiglio di classe, nel formulare il giudizio di non ammissione, abbia espressamente considerato la condizione dell’alunna, richiamando il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi individuati nel PDP e dando atto delle misure adottate, quali la revisione del Piano, l’esonero dalle prove in lingua straniera e lo svolgimento di verifiche orali programmate. Tale motivazione, seppur sintetica, risulta intrinseca alla valutazione personalizzata e sufficiente, non essendo richiesta l’indicazione dei voti per singola materia, ma solo la conclusione “ammesso/non ammesso” desumibile dagli esiti dello scrutinio finale. Il Collegio richiama l’art. 2 dell’O.M. n. 205/2019, che condiziona l’ammissione all’esame al conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina, e la giurisprudenza secondo cui per gli alunni con DSA non valgono criteri valutativi differenziati (TAR Sardegna, sez. I, n. 614 del 2024; TAR Lazio, sez. III, n. 9963 del 2020).
Quanto alle dedotte violazioni del PDP, le censure sono ritenute generiche e prive di riscontro probatorio. Il Piano prevedeva soltanto la programmazione delle interrogazioni nei tempi e nei contenuti, non lo svolgimento di una sola verifica al giorno in giorni non ravvicinati, né prove differenziate, ma solo un metodo di valutazione differenziato. L’uso di mappe e schemi era previsto solo “a supporto dello studio” e non risulta che il relativo utilizzo sia stato negato o che la carenza sia stata segnalata e non risolta. Il Collegio esclude inoltre la lamentata omessa comunicazione con la famiglia, rilevando come il primo quadrimestre si fosse concluso con un giudizio di insufficienza in ben otto materie, con attività di recupero indicate, e che la famiglia fosse quindi pienamente consapevole delle fragilità della studentessa.
L’infondatezza delle censure demolitorie comporta il rigetto anche della domanda risarcitoria, difettando l’elemento oggettivo dell’ingiustizia del danno. Le spese di lite vengono compensate in ragione della natura dell’interesse azionato.
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Nota della Redazione
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