Esclusione per omessa documentazione CAM e autonomia dei lotti (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 80 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella gara articolata in più lotti ciascun lotto costituisce procedura autonoma e indipendente, con la conseguenza che la documentazione tecnica prodotta per un lotto non può essere estesa, in funzione integrativa, all’offerta presentata per un altro lotto. La carenza della documentazione a comprova della conformità ai criteri ambientali minimi, richiesta a pena di esclusione dalla lex specialis, impone l’esclusione dell’offerta e non è sanabile mediante soccorso istruttorio, precluso in relazione all’offerta tecnica, né mediante soccorso procedimentale, che non può acquisire chiarimenti integrativi dell’offerta. È irrilevante che i file caricati risultino danneggiati o illeggibili, poiché il rischio dell’inserimento sulla piattaforma grava esclusivamente sul concorrente.
Il Fatto
Una società ha impugnato, in relazione a un lotto di una procedura aperta per la fornitura di ausili per incontinenza, la determinazione di aggiudicazione adottata in favore di un’altra impresa, chiedendone l’annullamento e la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno, con collocazione al primo posto in graduatoria. L’aggiudicataria, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale condizionato.
La ricorrente ha dedotto che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per non aver prodotto, nell’offerta tecnica del lotto controverso, la documentazione comprovante la conformità dei prodotti ai requisiti ambientali minimi, richiesta a pena di esclusione, e che la commissione avrebbe illegittimamente utilizzato la documentazione allegata all’offerta presentata per un diverso lotto. Sono seguiti motivi aggiunti e un riesame conclusosi con nuovo provvedimento confermativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare il ricorso principale e i primi motivi aggiunti, per la natura condizionata del ricorso incidentale. Il primo motivo è fondato. La disciplina richiamata impone un obbligo di documentazione della conformità dei dispositivi ai criteri ambientali minimi, da assolvere mediante dichiarazioni e documenti tecnici: il capitolato tecnico stabilisce che, in carenza anche di uno solo dei requisiti minimi, viene disposta l’esclusione dell’offerta senza dare ingresso alla valutazione dei requisiti premiali.
Il verbale di gara ha attestato che la documentazione a comprova della conformità ai CAM non era rinvenibile nella cartella dell’offerta tecnica del lotto controverso. Il dato è pacificamente acquisito. Da qui la regola: a fronte di una carenza sostanziale dall’esito vincolato, la commissione non poteva sopperirvi valutando la documentazione allegata all’offerta tecnica di un’altra gara, realizzando una integrazione postuma di un’offerta che andava esclusa.
Il Collegio richiama il principio per cui la gara articolata in più lotti non costituisce un’unica procedura, ma tante gare autonome e distinte quanti sono i lotti; ne deriva il divieto di integrazione o estensione della validità della documentazione tecnica da un lotto all’altro, pena la violazione della par condicio.
È esclusa anche l’invocata applicazione del soccorso istruttorio, precluso in relazione all’offerta tecnica e ulteriormente escluso dalla lex specialis per le irregolarità essenziali del contenuto sostanziale. Né ricorre l’ipotesi del soccorso procedimentale, che non può acquisire chiarimenti integrativi dell’offerta. Il rilievo che i file risultassero corrotti o illeggibili è infine ricondotto all’autoresponsabilità dell’operatore, a cui spetta il rischio dell’inserimento telematico.
Da qui l’accoglimento in parte qua del ricorso principale e dei primi motivi aggiunti, con annullamento dell’aggiudicazione del lotto e collocazione della ricorrente al primo posto in graduatoria. I motivi sui punteggi restano assorbiti; i secondi e terzi motivi aggiunti sono inammissibili, per la natura endoprocedimentale o confermativa degli atti impugnati. Il ricorso incidentale è infondato e i relativi motivi aggiunti inammissibili.
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Nota della Redazione
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