Discarico dell’agente contabile e approvazione del conto di ultima gestione (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 206 del 17.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il conto di ultima gestione dell’agente contabile, comprensivo di partite attinenti a precedenti gestioni, è sempre sottoposto alla valutazione del Collegio ai sensi dell’art. 147, comma 3, c.g.c. Tale controllo giudiziale costituisce adempimento di carattere sostanziale, volto alla presa d’atto formale della chiusura della gestione nell’interesse dell’agente contabile e dell’Amministrazione. Accertata la regolarità della gestione, il giudice dispone l’approvazione del conto e il discarico dell’agente ai sensi dell’art. 149, comma 2, c.g.c., in assenza di irregolarità rilevanti sotto il profilo della corretta gestione contabile.

Il Fatto

Il giudizio di conto ha ad oggetto il rendiconto n. 63282 reso dall’agente contabile, cassiere di un Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per l’esercizio 2019 (periodo 1.1./30.6.2019), depositato in data 11 dicembre 2019. Il conto concerne la riscossione delle entrate di pertinenza dell’Ufficio, quali accise e imposte di fabbricazione, ed è stato reso unitamente al conto dei bollettari, cui era stato assegnato diverso numero.

Con relazione dell’11.12.2024 il magistrato istruttore ha riferito al Presidente della Sezione che la gestione appariva regolare: le risultanze di chiusura del conto collimavano con quelle di apertura della gestione successiva, come da verbale di passaggio di consegne. Trattandosi di conto di ultima gestione, lo stesso è stato rimesso al Collegio, evidenziando che nulla ostava all’approvazione e al discarico dell’agente.

La Motivazione della Corte

La Sezione richiama l’art. 147, comma 3, c.g.c., che impone la fissazione dell’udienza per i conti relativi all’ultima gestione degli agenti contabili, quando comprendano partite attinenti a precedenti gestioni degli stessi agenti e non occorra procedere alla revocazione delle decisioni sui conti precedenti.

Il Collegio qualifica tale adempimento come di carattere sostanziale: attraverso il controllo giudiziale si determina la presa d’atto formale della chiusura della gestione dell’agente contabile. La finalità è duplice. Nell’interesse dell’agente, per evitare eventuali commistioni e responsabilità connesse alla gestione dell’agente subentrante. Nell’interesse dell’Amministrazione, per acclarare la regolarità della gestione che viene a chiudersi.

Nel caso di specie il conto risulta sottoscritto dall’agente contabile e debitamente parificato. I dati contabili e la documentazione acquisita in istruttoria confermano la regolarità della gestione, senza irregolarità rilevanti sotto il profilo della corretta gestione contabile.

Il Pubblico Ministero, richiamati i contenuti della relazione del magistrato istruttore, ha concluso per l’approvazione del conto e il discarico dell’agente. Sussistono pertanto i presupposti per disporre il discarico ai sensi dell’art. 149, comma 2, c.g.c.

La Sezione, disattesa ogni contraria istanza, approva il conto giudiziale e dichiara il discarico dell’agente contabile. Nulla sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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