Obbligo di informativa sulla protezione internazionale e nullità del trattenimento (Cass. civ. Sez. I n. 22610 del 09.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 10-ter d.lgs. n. 286/1998, deve essere assicurata a tutti gli stranieri condotti nei punti di crisi un’informazione completa ed effettiva sulla procedura di protezione internazionale. Detto obbligo sussiste anche quando lo straniero non abbia manifestato l’esigenza di chiedere la protezione, poiché il silenzio o una dichiarazione non univoca non assumono rilievo se la persona non è stata preventivamente e compiutamente informata. In mancanza di tale informativa il decreto di respingimento è nullo e l’invalidità si riverbera sul conseguente provvedimento di trattenimento, sicché il giudice di merito è tenuto ad accertare d’ufficio l’avvenuta somministrazione delle informazioni.

Il Fatto

Uno straniero, rintracciato per essere entrato in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera, era stato destinatario di un decreto di respingimento del Questore di Agrigento del 31 agosto 2022, con accompagnamento alla frontiera e contestuale trattenimento presso il centro di permanenza per i rimpatri. Il Giudice di pace di Torino, con decreto del 2 settembre 2022, aveva convalidato il trattenimento, rilevando l’insussistenza di profili di manifesta illegittimità del respingimento.

Successivamente, dopo che lo straniero aveva presentato domanda di protezione internazionale, il Tribunale di Torino, con ordinanza del 14 settembre 2022, aveva convalidato un secondo trattenimento, disposto ai sensi dell’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 142/2015, sul presupposto del carattere strumentale della domanda. Avverso entrambi i provvedimenti lo straniero ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 10-ter d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 8 della Direttiva 2013/32/UE per non aver ricevuto alcuna informativa sulla facoltà di chiedere asilo. I ricorsi sono stati riuniti.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla natura del respingimento differito: il provvedimento del questore incide sulla libertà personale, perché è eseguito con accompagnamento alla frontiera ovvero, in caso di situazioni ostative, è seguito dal trattenimento presso il centro di permanenza per i rimpatri.

Il Collegio richiama la propria giurisprudenza. Già con l’ordinanza n. 12592 del 2023 si era affermato il dovere delle autorità di informare gli stranieri che, presenti ai valichi, intendano presentare domanda di protezione, con verifica del giudice di merito sulla lingua e sull’interprete, a pena di nullità dei decreti di respingimento e trattenimento. Il principio è stato poi precisato con la sentenza n. 32070 del 2023: l’obbligo di informativa ex art. 10-ter opera anche se lo straniero non ha manifestato l’esigenza di proteggere la propria posizione, perché il silenzio o una dichiarazione ambigua non possono rilevare se non risulta che la persona sia stata preventivamente e compiutamente informata. Il principio è stato ribadito dalle sentenze n. 4223, 5797 e 10819 del 2024.

La Corte sottolinea come l’intervento del legislatore con il d.l. n. 13 del 2017, convertito dalla legge n. 46 del 2017, abbia ampliato l’obbligo informativo, collocandone l’adempimento sin dal primo contatto con le forze di polizia. L’art. 10-ter prescinde dall’indagine sull’intenzione di presentare domanda ed è pienamente compatibile con la Direttiva 2013/32/UE, di armonizzazione minima.

Il giudice di pace, pertanto, non poteva limitarsi a generici riferimenti alla dichiarazione contenuta nel decreto di respingimento o al foglio notizie, che indica come motivo del viaggio la ricerca di lavoro: tale dichiarazione non è univoca e non esclude il bisogno di protezione. Il giudice doveva accertare se vi fossero prove sufficienti dell’avvenuta informativa e, in difetto, non convalidare il trattenimento.

I ricorsi riuniti sono quindi accolti, con cassazione senza rinvio dei decreti impugnati, ai sensi dell’art. 382, comma 2, cod. proc. civ., essendo ormai scaduto il termine perentorio per la convalida. La cassazione del primo decreto travolge anche il secondo. Non vi è luogo a regolazione delle spese, poiché il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e la soccombente è un’amministrazione statale; i compensi vanno liquidati dai giudici di merito ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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