L’accertamento tecnico preventivo è utilizzabile contro tutte le parti del giudizio di merito (Cass. civ. n. 342 del 07.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La relazione conclusiva dell’accertamento tecnico preventivo, ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio ed è quindi liberamente apprezzabile dal giudice ed utilizzabile per fondarvi il proprio convincimento nei confronti di tutte le parti del giudizio, anche di quelle che non ebbero a partecipare al procedimento di istruzione preventiva. Tale elaborato, acquisito come prova atipica, è idoneo a fondare la decisione se non smentito dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie; la parte che non partecipò all’accertamento ante causam dispone comunque degli strumenti processuali per contestarne l’attendibilità nel giudizio di merito. L’accertamento in fatto dell’ascrivibilità del difetto a un vizio di costruzione, una volta passato in giudicato quale presupposto della pronuncia di accoglimento della domanda del consumatore, è rilevante nei confronti di tutte le parti coinvolte nel giudizio, anche rispetto alle domande di regresso svolte a catena dal venditore al produttore. È inammissibile per carenza di interesse il ricorso incidentale condizionato che proponga censure non dirette contro una statuizione della sentenza di merito, bensì avverso questioni sulle quali il giudice di appello non si è pronunciato ritenendole assorbite.

Il Fatto

Un consumatore acquistava una motocicletta, la cui catena di trasmissione si rompeva causando gravi danni al motore. Esperito un accertamento tecnico preventivo che attribuiva la rottura a un difetto costruttivo, l’acquirente agiva contro la società venditrice, la quale chiamava in manleva il produttore del veicolo, che a sua volta chiamava in causa il fornitore del pezzo e la società produttrice della catena di trasmissione.

Il Tribunale accoglieva la domanda risarcitoria del consumatore ma respingeva le domande di manleva a catena per mancanza di prova. La Corte d’Appello, in sede di rinvio dopo la prima pronuncia di legittimità, rigettava nuovamente le domande di regresso sul presupposto della non utilizzabilità dell’esito dell’accertamento tecnico preventivo nei confronti dei soggetti che non vi avevano partecipato. La società venditrice proponeva un nuovo ricorso per cassazione, cui si opponevano il produttore, in via incidentale condizionata, e la società produttrice della catena.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha respinto il primo motivo di ricorso principale, riguardante la violazione dell’art. 131 del Codice del Consumo (d.lgs. n. 206/2005), rilevando che il giudice del rinvio aveva fondato il rigetto delle domande di regresso sulla carenza probatoria e non su un’interpretazione difforme dell’articolo in contestazione. La Corte ha precisato che la ricorrente non poteva dolersi della mancata valutazione dei principi enunciati nella sentenza di rinvio, poiché la ratio decidendi della decisione impugnata era diversa.

Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto fondato, richiamando il principio per cui la relazione conclusiva dell’accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, è liberamente utilizzabile nei confronti di tutte le parti. Il giudice di merito non può legittimamente trarre dalla relazione elementi a fondamento del proprio convincimento sulla responsabilità dei danneggianti e, al contempo, ritenerla inopponibile nei confronti del soggetto tenuto a manlevarli, rigettando la domanda nei suoi confronti perché sfornita di prova, segnatamente quando nessuna eccezione sia stata sollevata sul punto.

Nel caso concreto, tutte le imprese coinvolte nella produzione e vendita del motociclo erano state parti nel giudizio di cognizione e avevano avuto modo di interloquire sulla relazione tecnica, con possibilità di sollevare contestazioni e di chiedere approfondimenti. La Corte ha inoltre evidenziato che l’accertamento dell’ascrivibilità della rottura a un difetto di costruzione era passato in giudicato quale presupposto della pronuncia di accoglimento della domanda del consumatore, con conseguente rilevanza nei confronti di tutte le parti in relazione alle domande di regresso. Sul punto, la Corte ha censurato il giudice del rinvio per aver violato il principio di acquisizione probatoria.

Infine, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato del produttore per carenza di interesse, trattandosi di reiterazione di una domanda di merito non esaminata dal giudice dell’appello per assorbimento, sulla quale manca la soccombenza che costituisce presupposto dell’impugnazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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