Simulazione della vendita al legittimario non desumibile dagli indizi di altro negozio (Cass. civ. Sez. II n. 24479 del 09.08.2022)

Principi di diritto (Massima)
Il legittimario che agisce in riduzione può dimostrare la simulazione del contratto con ogni mezzo, senza soggiacere ai limiti probatori previsti per le parti del negozio. La prova per presunzioni deve essere verificata con riferimento al singolo atto, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti. Il giudice non può desumere la simulazione di un negozio dagli indizi emersi per un diverso contratto, senza una specifica indagine individualizzante. In sede di imputazione ex se, la donazione fatta congiuntamente al legittimario e a un terzo si detrae dalla quota di riserva solo per la metà del valore del bene.

Il Fatto

La vertenza riguarda la successione legittima di una coppia di coniugi, i cui eredi erano quattro figli. Una delle legittimarie, premorta, i cui eredi hanno proposto ricorso per cassazione, aveva chiamato in giudizio la nuora, quale acquirente di un compendio immobiliare, denunciando che l’atto di vendita dissimulava una donazione per la parte eccedente il prezzo versato, chiedendone la riduzione. La convenuta aveva replicato che anche l’attrice, insieme al marito, aveva ricevuto in donazione un diverso immobile, da imputare alla sua quota di legittima.

Il tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda per mancata accettazione beneficiata. La Corte d’appello aveva riformato la decisione, riconoscendo la natura simulata di entrambi gli atti di alienazione, e aveva rigettato la domanda di riduzione, ritenendo che la legittimaria avesse già ricevuto in donazione un valore superiore alla propria quota. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso gli eredi della legittimaria.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente esaminato i motivi di ricorso, incentrati sulla violazione delle norme in materia di prova documentale e di prova per presunzioni nonché sull’omesso esame di fatti decisivi. I ricorrenti censuravano la sentenza per aver la Corte territoriale desunto la simulazione dell’atto di vendita stipulato dalla legittimaria e dal marito dagli stessi indizi utilizzati per l’atto stipulato dalla nuora, senza alcuna specifica considerazione del diverso negozio.

La Suprema Corte ha precisato che la peculiare conformazione del controllo sulla motivazione non elimina il sindacato sulla sussistenza degli estremi cui l’art. 2729 cod. civ. subordina l’ammissibilità della presunzione semplice, potendo configurarsi una falsa applicazione della norma quando il giudice fondi la presunzione su indizi privi dei caratteri legali. I motivi sono stati ritenuti ammissibili e fondati.

La Corte ha rilevato che la regola probatoria favorevole al legittimario era pertinente solo rispetto all’azione di riduzione, e non anche rispetto alla domanda di simulazione proposta dalla convenuta, che non era legittimaria. Il giudice d’appello aveva considerato le due ipotesi secondo gli stessi indizi, senza verificare la diversità delle situazioni né la differente disciplina probatoria applicabile.

Con specifico riferimento all’atto oggetto della domanda di riduzione, la Corte ha evidenziato che la domanda era stata proposta come negozio misto con donazione, non come simulazione assoluta, e che la quietanza riguardava solo la parte di prezzo il cui pagamento era stato ammesso. Gli elementi presuntivi richiamati dal giudice di merito — quali la mancata attestazione delle modalità di pagamento, la giovane età dell’acquirente, la mancata prova dei redditi e la sproporzione tra prezzo e valore — risultavano riferibili esclusivamente all’atto stipulato con la nuora e non a quello stipulato con la figlia e il marito.

La Corte ha infine rilevato che la Corte territoriale aveva detratto l’intero valore del bene donato dalla quota di legittima, senza considerare che l’acquisto era avvenuto anche in favore del marito della legittimaria. Applicando la regola dell’art. 739, secondo comma, cod. civ. in materia di collazione, la donazione avrebbe dovuto essere imputata solo per la metà. Per questi motivi, la sentenza è stata cassata con rinvio, risultando assorbiti i profili di censura relativi alle dichiarazioni coeve e alla liquidazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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