Inammissibile il ricorso dell’erede che non prova la qualità di erede (Cass. civ. Sez. I n. 3445 del 11.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La legittimazione al ricorso per cassazione spetta esclusivamente a chi ha formalmente assunto la qualità di parte nel grado conclusosi con la decisione impugnata, a prescindere dalla titolarità del rapporto sostanziale, poiché l’impugnazione è esercizio di un potere processuale e non di un’azione. Chi propone impugnazione assumendo di essere erede di una parte originaria deve provare, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., oltre al decesso, anche la propria qualità di erede. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445 del 2000 non costituisce di per sé prova idonea di tale qualità, esaurendo i suoi effetti nei rapporti con la pubblica amministrazione; il giudice deve tuttavia valutare il comportamento concreto della parte nei cui confronti è prodotta, in relazione alla contestazione e al suo grado di specificità.

Il Fatto

Il ricorrente agisce in proprio e quale erede di una parte del giudizio di appello, titolare del brevetto poi dichiarato nullo, impugnando la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva respinto il gravame. In primo grado il Tribunale aveva accolto le domande delle società attrici, dichiarando la nullità del brevetto per difetto dei requisiti e accertando la responsabilità della parte originaria per atti di concorrenza sleale ex art. 2598, nn. 2 e 3, cod. civ., con pronuncia inibitoria.

Le società controricorrenti resistono con distinti controricorsi ed eccepiscono la carenza di legittimazione attiva del ricorrente, questione rilevabile anche d’ufficio.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina in via preliminare la legittimazione attiva. Sotto il primo profilo, osserva che la legittimazione all’impugnazione spetta solo a chi ha partecipato al processo conclusosi con la decisione impugnata, indipendentemente dall’effettiva titolarità del rapporto sostanziale. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso proposto in proprio.

Quanto alla qualità di erede, il ricorrente deposita una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa con riferimento al trasferimento di quote di una società per successione a causa di morte. La controricorrente contesta l’idoneità del documento, rilevando che la dichiarazione riguarda esclusivamente il trasferimento di quote e che non si dà conto, con certificazioni anagrafiche, della natura e del grado di parentela né dell’assenza di altri eredi.

La Corte richiama il principio per cui chi assume di essere erede di una parte originaria deve fornire la prova, oltre che del decesso, della propria qualità di erede, e la dichiarazione sostitutiva non è di per sé prova idonea, esaurendo i suoi effetti nei rapporti con la pubblica amministrazione. Il giudice deve però valutare il comportamento concreto della parte nei cui confronti la dichiarazione è prodotta, con riguardo alla contestazione e al suo grado di specificità (Cass., Sez. Un., n. 12065 del 2014).

Nel caso concreto, la dichiarazione non è idonea a provare la qualità di erede, per la specificità della contestazione e per la genericità del contenuto dell’atto, reso per fini diversi da quelli attinenti ai diritti coinvolti. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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