Diligenza della banca nella verifica della firma apocrifa: parametro dell’accorto banchiere (Cass. civ. Sez. 3 n. 14050 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La diligenza richiesta alla banca nel rilevamento della contraffazione della sottoscrizione apposta su una dichiarazione di modifica del beneficiario di una polizza vita deve essere individuata in quella dell’accorto banchiere, da valutarsi alla stregua dell’art. 1176, secondo comma, cod. civ.. La congruità della condotta va accertata in relazione al contesto storico e alla determinata falsificazione, verificando se quest’ultima sia riscontrabile mediante un attento esame diretto, visivo o tattile, da parte dell’impiegato addetto, in possesso di comuni cognizioni teorico-tecniche, o con strumenti di agevole utilizzo presenti sul mercato. Non è invece esigibile il ricorso ad attrezzature tecnologiche sofisticate o a particolari cognizioni specialistiche. L’accertamento della diligenza costituisce giudizio di fatto, non soggetto a revisione in sede di legittimità.
Il Fatto
Un soggetto, designato beneficiario di una polizza vita stipulata da una donna, a seguito del decesso della contraente richiedeva alla banca il pagamento della somma assicurata. L’istituto di credito rifiutava il pagamento, avendo già corrisposto l’importo ad un’altra beneficiaria, nominata in sostituzione del richiedente con una successiva dichiarazione di variazione. Il beneficiario originario conveniva quindi in giudizio la banca, sostenendo l’apocrifia della firma apposta sulla dichiarazione di sostituzione e chiedendo la condanna dell’istituto al risarcimento del danno.
La consulenza tecnica grafologica disposta nel giudizio di primo grado concludeva solo per un’alta probabilità che la sottoscrizione non fosse riconducibile alla contraente, precisando che non era possibile esprimersi con certezza. Il Tribunale rigettava la domanda, e la Corte d’appello, adita dal soccombente, confermava la decisione. Avverso la sentenza di secondo grado il beneficiario proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, esaminato il primo motivo di ricorso, ne ha dichiarato l’inammissibilità. Il ricorrente lamentava l’applicazione del criterio di diligenza del buon padre di famiglia di cui all’art. 1176, primo comma, cod. civ. anziché quello del secondo comma. La Corte ha rilevato come il giudice di merito avesse invece fatto espresso riferimento alla diligenza del buon banchiere, coincidente con quella dell’accorto banchiere ex art. 1176, secondo comma, cod. civ. La Corte ha altresì precisato che l’accertamento della congruità della condotta tenuta dall’istituto in relazione alla specifica falsificazione costituisce un giudizio di fatto, non sindacabile in sede di legittimità.
In relazione al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto assorbito dal primo, in quanto riproponeva le medesime censure relative all’accertamento fattuale della diligenza richiesta alla banca.
Il terzo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile per non avere colto la ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte d’appello aveva distinto i due fatti da accertare: il luogo di sottoscrizione della dichiarazione (“dove”) e l’autore della stessa (“chi”). Avendo ritenuto non provato che la firma fosse stata apposta nei locali della banca, il giudice di merito aveva correttamente escluso la configurabilità di un obbligo di verifica dell’identità del firmatario; la mancata contestazione sull’identità del sottoscrittore era stata quindi valutata come irrilevante. La Corte ha inoltre reputato infondata la denunciata violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., osservando come l’adesione ad una richiesta istruttoria di altra parte non costituisca ammissione dei fatti che tale prova è volta a dimostrare, tanto più quando gli stessi sarebbero stati favorevoli alla parte che li aveva dedotti.
La Corte ha infine dichiarato l’inammissibilità del controricorso, essendo stato depositato tardivamente rispetto al termine di cui all’art. 370 cod. proc. civ. nel testo novellato dal d.lgs. n. 149/2022, applicabile ai giudizi introdotti con ricorso notificato dal 1° gennaio 2023.
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Nota della Redazione
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