La dichiarazione della mandante assicurativa è prova sufficiente dell’accertamento induttivo (Cass. civ. Sez. 5 n. 5460 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione resa da un terzo all’Amministrazione finanziaria, in risposta ad una specifica richiesta formulata ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973, non costituisce una mera prova indiziaria, ma un vero e proprio mezzo di prova documentale. Qualora essa provenga dalla compagnia mandante e attesti l’esistenza di un rapporto di mandato e l’entità delle provvigioni corrisposte, è idonea a fondare la pretesa impositiva derivante da una ricostruzione induttiva dei ricavi ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973. In tal caso, assolto dall’Ufficio l’onere probatorio, grava sul contribuente, che eccepisca l’inesistenza del rapporto sottostante, l’onere di fornire la prova contraria ai sensi dell’art. 2697 cod. civ..
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava un invito a comparire alla società e ai soci, a seguito di un riscontro tra i ricavi dichiarati e i dati comunicati dalla compagnia assicurativa mandante, che aveva evidenziato maggiori ricavi non dichiarati. La società e i soci ricevevano distinti avvisi di accertamento, impugnati congiuntamente e separatamente.
La Commissione Tributaria Provinciale respingeva i ricorsi, ritenendo legittima la ricostruzione induttiva. In sede di appello, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania accoglieva invece il gravame, ritenendo la dichiarazione della compagnia assicurativa un elemento dal mero valore indiziario, insufficiente a sostenere la pretesa dell’Amministrazione. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia, deducendo tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo di ricorso, concernente la dedotta motivazione apparente della sentenza impugnata, rilevando come essa esibisse una motivazione effettiva, sia sul piano grafico che contenutistico, tale da integrare il requisito del c.d. minimo costituzionale richiamato dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014. Ha altresì rigettato il secondo motivo, relativo ad una presunta omissione di pronuncia, ritenendo che la sentenza avesse offerto una esplicita risposta alle eccezioni dell’Agenzia, affermando l’insufficienza della dichiarazione.
La Suprema Corte ha, invece, accolto il terzo motivo, con cui si deduceva la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ.. I giudici di legittimità hanno ritenuto che la sentenza impugnata avesse ingiustificatamente squalificato la valenza probatoria della dichiarazione della compagnia assicurativa. Tale dichiarazione, essendo una risposta ad una specifica richiesta dell’Amministrazione, non esauriva il supporto probatorio, ma si inseriva in un complesso procedimento istruttorio culminato nel contraddittorio con la società. Latrice della dichiarazione era la mandante, che attestava sia l'esistenza del rapporto di mandato sia le provvigioni corrisposte. La Corte ha precisato che, in assenza di una contestazione di falsità, la dichiarazione rende conto dell'esistenza del rapporto stesso, non potendosi esigere dall'Amministrazione una prova ulteriore.
La Corte ha quindi concluso che, assolto dall’Agenzia l’onere di dimostrare il fondamento dell’accertamento mediante l’evidenza delle discrasie risultanti dal raffronto delle notizie assunte ex art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 con i dati dichiarati, si configurava in capo ai contribuenti l’onere di provare l’inesistenza del rapporto. Ne discende che la decisione del giudice di appello, che aveva posto l’onere probatorio a carico dell’Ufficio, è errata. La Corte ha quindi cassato la sentenza con rinvio, per nuovo esame e per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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