Condizionata alla preventiva accettazione con beneficio d’inventario l’azione di simulazione preordinata alla riduzione (Cass. civ. n. 8666 del 02.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di simulazione relativa proposta dall’erede in ordine ad un atto di disposizione patrimoniale del de cuius, stipulato anche con un terzo che non sia chiamato come coerede, che si assume lesivo della quota di legittima ed abbia tutti i requisiti di validità del negozio dissimulato, deve ritenersi proposta esclusivamente in funzione dell’azione di riduzione prevista dall’art. 564 c.c. Ne consegue che l’ammissibilità dell’azione è condizionata dalla preventiva accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario. Tale condizione non ricorre solo quando l’erede agisca per far valere una simulazione assoluta o relativa finalizzata ad accertare la nullità del negozio dissimulato, perché in tal caso l’accertamento della realtà effettiva consente al legittimario di recuperare alla massa ereditaria i beni mai usciti dal patrimonio del defunto.
Il Fatto
La controversia traeva origine dalla domanda proposta da due sorelle nei confronti del fratello e della sorella, nonché delle rispettive mogli, per sentir dichiarare la nullità assoluta di due atti di compravendita con i quali il padre, deceduto ab intestato, aveva trasferito una casa di abitazione ed un terreno. In via subordinata, le attrici chiedevano dichiararsi che gli atti dissimulavano donazioni e proponevano azione di riduzione per la reintegrazione della quota di legittima. La Corte d’appello, confermando la decisione di primo grado, accoglieva la domanda di simulazione e rigettava l’eccezione di improcedibilità della domanda di riduzione, ritenendo l’azione di simulazione finalizzata alla mera determinazione della quota disponibile.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione dell’art. 564 c.c. per non aver la Corte territoriale dichiarato l’improcedibilità della domanda di riduzione. Richiamando un consolidato orientamento, la Corte ha affermato che l’azione di simulazione relativa proposta dall’erede in ordine ad un atto di disposizione del de cuius stipulato con un terzo, che si assume lesivo della legittima, deve ritenersi proposta esclusivamente in funzione dell’azione di riduzione, con la conseguenza che la sua ammissibilità è condizionata dalla preventiva accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario.
La Corte ha chiarito che tale condizione non ricorre soltanto nel caso di azione di simulazione assoluta o relativa finalizzata a far accertare la nullità del negozio dissimulato. Nel caso di specie, l’azione era diretta nei confronti delle nuore del de cuius, soggetti estranei alla comunione ereditaria, sicché la domanda di simulazione, preordinata all’azione di riduzione, doveva essere preceduta dall’accettazione con beneficio d’inventario. Ha errato, pertanto, la Corte d’appello nel ritenere che l’azione di simulazione fosse finalizzata alla mera determinazione della quota disponibile.
Quanto ai motivi relativi alla prova, la Corte ha ritenuto infondate le censure, riaffermando il principio per cui il legittimario è ammesso a provare la simulazione di una vendita fatta dal de cuius per testimoni e presunzioni, senza soggiacere ai limiti fissati dagli artt. 2721 c.c. e 2729 c.c., a condizione che la simulazione sia fatta valere per un’esigenza coordinata con la tutela della quota di riserva. Ha altresì escluso la decisività dell’omessa indicazione del valore della massa e della legittima, dovendo il giudice procedere alle operazioni di riunione fittizia alla luce delle indicazioni complessive delle parti. Infine, la Corte ha ritenuto infondato il motivo relativo alla omessa integrazione del contraddittorio, in quanto il litisconsorte pretermesso, intervenuto in appello accettando la causa nello stato in cui si trovava, sana il vizio, non potendo il giudice d’appello rimettere la causa al primo giudice.
Nota della Redazione
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