Carta docente al personale precario: ottemperanza al giudicato del giudice ordinario (TAR Campania n. 4610 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza proposta dinanzi al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è lo strumento per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al decisum. Il decorso del termine di due anni dalla pubblicazione della sentenza ottemperanda, previsto per la fruizione del beneficio della Carta elettronica del docente, non determina l’estinzione dell’obbligo dell’amministrazione, la quale è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario del beneficio, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo, trattandosi di obbligazione pecuniaria di natura fungibile, laddove l’inutile decorso del termine sia imputabile alla condotta omissiva dell’amministrazione. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, potendo il commissario ad acta porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
Il Fatto
Un docente, soccombente l’amministrazione nel giudizio ordinario, agiva dinanzi al TAR Campania per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a usufruire della Carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per quattro anni scolastici, per un importo complessivo di € 2.000,00. Il ricorrente esponeva che l’amministrazione non aveva proposto impugnazione e che, nonostante la notifica del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, l’obbligo di pagamento non era stato adempiuto. Chiedeva pertanto la condanna dell’amministrazione al pagamento di quanto dovuto, oltre accessori, con nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, richiamando l’art. 112, comma 2, cod. proc. amm. ed accertando il rispetto dei termini di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e dell’art. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm. La sentenza ottemperanda risultava ritualmente notificata ed era decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
Nel merito, il Collegio ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo giudiziale nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Con specifico riferimento alla natura del beneficio, il TAR ha precisato che, decorso il termine di due anni dalla pubblicazione della sentenza ottemperanda fissato per la fruizione della Carta elettronica, l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo. Tale soluzione è giustificata dalla natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria e dall’intrasmissibilità delle conseguenze negative della propria inerzia a carico della parte ricorrente: l’amministrazione non può giovarsi del proprio contegno omissivo per sottrarsi all’adempimento.
In accoglimento della domanda attorea, il Collegio ha nominato sin da subito un commissario ad acta nella persona di un Dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, precisando che l’allocazione della somma in bilancio e le fasi di impegno, liquidazione e pagamento devono essere espletate anche in assenza di apposito stanziamento, non potendo l’esaurimento dei fondi o la mancata disponibilità di cassa impedire l’esecuzione del giudicato. La sentenza ha infine condannato l’amministrazione alle spese di lite, liquidate in € 500,00, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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