Sindacato del giudice penale sull’ordinanza sindacale contingibile e urgente (Cass. pen. Sez. VII n. 13447 del 07.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il sindacato che il giudice penale è abilitato a compiere sul provvedimento amministrativo presupposto della contravvenzione di cui all’art. 650 cod. pen. è limitato ai tre profili tradizionali della violazione di legge, dell’eccesso di potere e dell’incompetenza. Ove sia rilevato il difetto del presupposto di legittimità sotto uno di tali profili, l’inosservanza del provvedimento amministrativo non integra il reato contestato. Ne consegue che la censura genericamente riferita all’illegittimità dell’ordinanza, senza indicazione dello specifico vizio rilevabile, non ne giustifica la disapplicazione nel procedimento penale.

Il Fatto

Il ricorrente è stato chiamato a rispondere, davanti al Tribunale di Pistoia, del reato di inosservanza di un provvedimento dell’autorità. Il provvedimento presupposto era un’ordinanza emessa dal Sindaco del Comune di Pistoia per ragioni di igiene il 4 maggio 2022.

Il Tribunale, con sentenza del 24 giugno 2024, ha ritenuto la legittimità dell’atto amministrativo, affermando che il giudice penale non dispone di una specifica competenza a sindacare la fondatezza delle motivazioni poste a presupposto dell’ordinanza contingibile e urgente. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, reiterando censure sulla legittimità del provvedimento amministrativo anche in riferimento all’art. 5 legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che la doglianza dell’imputato, attinente alla legittimità dell’ordinanza sindacale, era già stata oggetto di esame da parte del giudice di merito. Il Tribunale si è soffermato sul profilo dedotto e ha ritenuto la legittimità del provvedimento nei limiti della competenza spettante, sul punto, al giudice penale.

Il principio richiamato è quello secondo cui il sindacato del giudice penale sul provvedimento amministrativo presupposto della contravvenzione è circoscritto ai tre profili tradizionali della violazione di legge, dell’eccesso di potere e dell’incompetenza. La Corte richiama sul punto il precedente Sez. 1, n. 13314 del 28/03/2006.

Nel caso concreto, il giudice di merito si è sostanzialmente attenuto a tale regola. Il ricorrente, dal canto suo, non ha indicato quale specifico vizio affliggerebbe l’ordinanza sindacale al punto da giustificarne la disapplicazione in sede penale.

La censura si è limitata a dedurre, in modo generico, l’illegittimità dell’ordinanza, senza precisare in quale dei vizi rilevabili dal Tribunale tale illegittimità si sarebbe sostanziata. Le critiche di merito così formulate non sono suscettibili di esame in sede di legittimità.

Ne deriva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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