Mancata consegna delle scritture contabili e responsabilità colposa dell’amministratore di diritto (Cass. pen. Sez. 5 n. 13585 del 14.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili prescritti dalla legge deriva dall’assunzione della carica formale di amministratore, indipendentemente dalla circostanza che il soggetto sia l’effettivo gestore dell’impresa o un mero prestanome. A seguito del fallimento, la mancata consegna delle scritture da parte del soggetto obbligato, che non abbia fornito spiegazioni circa la loro indisponibilità, consente di ritenere, secondo una massima di comune esperienza, che le scritture vi fossero e siano state distrutte, non tenute o tenute in modo incompleto. Qualora non emergano elementi indicativi di un inadempimento doloso, la mancata consegna integra l’ipotesi della bancarotta documentale semplice ex art. 217, secondo comma, legge fall., essendo tale reato punibile anche a titolo di colpa.

Il Fatto

L’imputato, amministratore di diritto di una società a responsabilità limitata dichiarata fallita, era stato condannato in primo grado, con pena sospesa, per il delitto di bancarotta documentale semplice, così riqualificata l’originaria contestazione di bancarotta fraudolenta documentale. La Corte di appello aveva confermato la sentenza, ritenendo la mancata consegna delle scritture contabili al curatore dipesa da una condotta amministrativa negligente e trascurata.

L’imputato ricorreva per cassazione, deducendo l’erronea qualificazione del fatto, la mancata prova dell’esistenza delle scritture, la sua qualità di mero prestanome, la sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto e il diniego delle attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha premesso che gli obblighi di tenuta delle scritture contabili, previsti dagli artt. 2214 e 2478 cod. civ., gravano sull’amministratore di diritto, anche se privo dell’effettiva gestione dell’impresa. La violazione di tali obblighi è presidiata dalla sanzione penale di cui all’art. 217, secondo comma, legge fall., che punisce l’amministratore che non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge, o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta.

Con riguardo alla fattispecie concreta, la Corte ha osservato che l’imputato era amministratore di diritto della società dal 2015 e, all’atto del fallimento, era tenuto a consegnare al curatore le scritture contabili degli ultimi tre anni, che pacificamente non erano state consegnate. La mancata indicazione del luogo di reperibilità delle scritture, secondo la giurisprudenza consolidata, consente di configurare la responsabilità dell’amministratore di diritto in virtù del suo diretto e personale obbligo di tenuta e conservazione.

La Corte ha inoltre chiarito che la mancata consegna delle scritture, in assenza di spiegazioni da parte dell’obbligato, fa presumere secondo la comune esperienza che le scritture vi fossero e siano state distrutte o non tenute in modo incompleto. In mancanza di elementi indicativi di un inadempimento doloso, tale condotta è riconducibile a negligenza, integrando l’ipotesi di cui all’art. 217 legge fall., punibile anche a titolo di colpa. La Corte ha escluso la configurabilità del reato di cui all’art. 220 legge fall., ritenendo che la fattispecie di cui all’art. 217 ne assorba il disvalore, non essendo nella specie dimostrata una condotta di tenuta irregolare delle scritture.

Quanto alla particolare tenuità del fatto, la Corte ha ritenuto inammissibili le censure difensive, vertendo su un apprezzamento di merito congruamente motivato dai giudici di appello, che avevano valorizzato il ruolo di prestanome e la mancata consegna delle scritture come indici di offensività. Parimenti inammissibile è stato ritenuto il motivo concernente il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, essendo la relativa ponderazione rimessa al giudice di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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