Insussistenza ab origine dei requisiti datoriali del nulla osta e preclusione del permesso per attesa occupazione (TAR Molise n. 48 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta al lavoro subordinato per carenza ab origine dei requisiti prescritti per l’ingresso del lavoratore straniero, ivi inclusa la capacità economico-finanziaria del datore di lavoro, costituisce espressione del potere vincolato di controllo dei presupposti del provvedimento ampliativo e non è limitata alle sole situazioni impeditive indicate negli artt. 22 e 24 del d.lgs. n. 286/1998. L’accertata insussistenza originaria dei requisiti datoriali è in radice preclusiva del rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, non ricorrendo la fattispecie della sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro contemplata dalla circolare del Ministero dell’Interno del 20.08.2007, e rende irrilevante l’affidamento incolpevole dell’interessato. Il provvedimento di revoca non è annullabile per vizi procedimentali, ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2, primo periodo, l. n. 241/1990, allorché il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino extracomunitario, era entrato in Italia nel settembre 2023 in forza di un nulla osta per lavoro subordinato rilasciato su richiesta di una società che, tuttavia, si era resa irreperibile senza procedere all’assunzione. L’interessato aveva pertanto trasmesso all’Amministrazione una comunicazione di primo ingresso e presentato istanza per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, rimasta priva di riscontro.
Avverso il silenzio della Prefettura il ricorrente aveva agito ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm., proponendo poi motivi aggiunti avverso il sopravvenuto provvedimento di revoca del nulla osta, fondato sull’insufficiente capacità economica del datore di lavoro emersa dagli accertamenti dell’Ispettorato del lavoro.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto le censure avverso la revoca del nulla osta, rilevando che il provvedimento era motivato con il sintetico richiamo agli accertamenti patrimoniali compiuti dall’Amministrazione, non specificamente contestati dal ricorrente. La revoca è stata qualificata come decadenza o revoca sanzionatoria, espressione del potere vincolato di controllo dei requisiti necessari per l’ottenimento del provvedimento ampliativo.
Quanto alla dedotta violazione del contraddittorio procedimentale, la comunicazione di avvio del procedimento era stata correttamente attivata ma indirizzata alla società, anziché all’interessato. Il Tribunale ha escluso l’annullabilità del provvedimento in applicazione dell’art. 21 octies, comma 2, l. n. 241/1990: l’inidoneità economico-finanziaria del datore di lavoro rendeva vincolato l’esito della revoca, sicché il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato.
Il Collegio ha poi distinto la fattispecie in esame dall’ipotesi contemplata dalla circolare del Ministero dell’Interno del 20.08.2007, che riguarda la sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro a fronte di requisiti originariamente sussistenti. Nel caso di specie, difettando ab origine la capacità economico-finanziaria del datore di lavoro, la revoca del titolo autorizzatorio elide ogni spazio per il rilascio del permesso per attesa occupazione, a pena di consentire condotte elusive del sistema dei flussi programmati d’ingresso. L’affidamento incolpevole dell’interessato è stato ritenuto irrilevante.
Il ricorso introduttivo è stato conseguentemente respinto, essendo precluso l’obbligo di provvedere sull’istanza di permesso per attesa occupazione. Le spese di lite sono state compensate per la natura e le peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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