L’accesso non può riguardare documenti inesistenti o irreperibili (TAR Abruzzo n. 273 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso ha ad oggetto esclusivamente documenti formati, venuti ad esistenza e nella certa e attuale disponibilità dell’Amministrazione. L’ordine di esibizione impartito dal giudice non può riguardare documenti inesistenti, irreperibili o mai formati, in applicazione del principio ad impossibilia nemo tenetur. La mera e indimostrata affermazione di indisponibilità non è tuttavia sufficiente: l’Amministrazione è tenuta a indicare, sotto la propria responsabilità, gli atti inesistenti o smarriti e a provare le concrete ragioni dell’impossibilità, con un onere motivazionale rafforzato qualora risulti accertata l’esistenza di documenti non ritrovati per smarrimento.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto dal TAR Abruzzo, con sentenza n. 504/2025, l’ordine di esibizione di un’ordinanza comunale istitutiva di un divieto di sosta dinanzi alla propria abitazione e degli atti correlati, “laddove esistenti”. Rimasta inottemperata l’Amministrazione comunale, parte ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza, deducendo che l’ordinanza n. 2 del 2026 — con cui l’Ente aveva confermato il divieto, rappresentando l’irreperibilità dell’atto originario risalente agli anni ’80 — fosse stata adottata in elusione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il consolidato orientamento per cui l’ostensione può avere ad oggetto solo documenti esistenti e nella disponibilità dell’Amministrazione, non potendo l’ordine di esibizione concernere atti irreperibili o mai formati. Precisa tuttavia che l’Amministrazione non può sottrarsi all’obbligo di esibizione con una mera e indimostrata affermazione di indisponibilità, essendo gravata dall’onere di indicare — sotto la propria responsabilità — gli atti inesistenti o smarriti e le concrete ragioni dell’impossibilità, con un onere motivazionale rafforzato in caso di accertato smarrimento.
Applicando tali coordinate al caso concreto, il Tribunale rileva che il Comune, in esecuzione della sentenza, aveva effettuato ulteriori e approfondite ricerche presso i propri archivi, il cui esito negativo era stato formalmente comunicato all’interessato con l’ordinanza n. 2 del 2026. La Corte esclude pertanto il carattere elusivo del provvedimento, evidenziando che la stessa sentenza n. 504/2025 limitava l’ordine di esibizione ai documenti “laddove esistenti”, dovendosi intendere l’ostensione esclusa per quelli giuridicamente o materialmente inesistenti.
Il carattere meramente ottemperante dell’ordinanza comunale, la comprovata attività di ricerca e l’oggettiva impossibilità di reperire l’atto originario conducono al rigetto del ricorso. Il Tribunale condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Amministrazione, liquidate nella misura indicata in dispositivo.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.