Esecuzione del giudicato sulla Carta docenti e Commissario ad acta (TAR Emilia-Romagna n. 210 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rimedio dell’ottemperanza previsto dagli art. 112 e segg. cod. proc. amm. è esperibile quando l’amministrazione non abbia eseguito il giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario, una volta decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni stabilito dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96, convertito in legge n. 30/97. L’inerzia dell’amministrazione, non contestata e non smentita da alcuna attività esecutiva, integra i presupposti per l’accoglimento della domanda di ottemperanza. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine e, per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora il Commissario ad acta, senza liquidazione di compenso quando questi sia un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice.

Il Fatto

La ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 23/2025 in data 15 gennaio 2025 del Tribunale di Parma – Sezione Lavoro. Con quella pronuncia il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuire alla ricorrente, tramite il sistema della Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, l’importo di € 3.000,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, in relazione ai contratti a tempo determinato stipulati negli anni scolastici indicati.

La ricorrente assume che la decisione sia rimasta ineseguita, malgrado la regolare notificazione e il passaggio in giudicato, comprovato da certificazione della cancelleria del Tribunale di Parma. Chiede pertanto che si ordini all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato e che si nomini sin d’ora un Commissario ad acta per gli adempimenti sostitutivi. Il Ministero non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale rileva che, alla luce di quanto addotto e documentato dalla ricorrente e della mancata contestazione dell’omesso adempimento, emerge la sussistenza dei presupposti per il rimedio giudiziale di ottemperanza. L’amministrazione, neppure costituitasi, non ha fornito alcuna prova di attività esecutiva.

Il Collegio verifica inoltre il decorso del termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 concede alle amministrazioni statali per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. Tale termine risulta scaduto, essendo intervenuta la notificazione della sentenza del giudice ordinario all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero.

In accoglimento della domanda, il giudice ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo agli adempimenti imposti entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. La scelta del termine tiene conto della natura degli adempimenti e della necessità di assicurare effettività alla tutela.

Per il caso di decorso infruttuoso di tale termine, il Tribunale nomina sin d’ora Commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, che provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura della ricorrente.

Il Collegio esclude la liquidazione di alcun compenso al Commissario, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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