Cumulo soggettivo ammissibile nel giudizio di ottemperanza per crediti pecuniari (TAR Lazio n. 11443 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È ammissibile il ricorso cumulativo proposto in sede di giudizio di ottemperanza da più soggetti nei confronti della stessa amministrazione, anche quando la connessione tra le domande sia esclusivamente soggettiva. La regola posta dall’art. 104 cod. proc. civ., che consente di proporre nello stesso processo più domande contro la stessa parte anche se non altrimenti connesse, trova applicazione anche nel processo amministrativo in forza del rinvio operato dall’art. 39 cod. proc. amm. La sussistenza dei presupposti per l’ottemperanza richiede la mancata impugnazione del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.
Il Fatto
Alcuni difensori, che avevano ottenuto la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite in nove distinti giudizi, hanno proposto un unico ricorso per l’ottemperanza delle relative sentenze. I titoli esecutivi, tutti favorevoli alle parti assistite, erano stati notificati all’amministrazione in data 16 gennaio 2025, ma il Ministero non aveva provveduto al pagamento delle somme dovute.
I ricorrenti hanno depositato le attestazioni di passaggio in giudicato delle sentenze azionate, evidenziando l’avvenuto decorso del termine di centoventi giorni previsto dalla normativa sul pagamento delle spese di lite. Hanno pertanto chiesto al Tribunale di dichiarare la mancata esecuzione dei provvedimenti, di ordinare all’amministrazione di adempiere e di nominare un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha affrontato in via preliminare la questione dell’ammissibilità del ricorso cumulativo, rilevando che la proposizione congiunta di più domande contro la stessa parte è consentita anche in assenza di connessione oggettiva tra le controversie. Il richiamo all’art. 104 cod. proc. civ. e al rinvio contenuto nell’art. 39 cod. proc. amm. ha condotto il Collegio a ritenere legittima la riunione in un unico giudizio di ottemperanza delle domande fondate su titoli esecutivi distinti ma rivolte nei confronti del medesimo soggetto, in conformità all’orientamento richiamato del Consiglio di Stato.
Nel merito, il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda ottemperanza. La documentazione versata in atti ha dimostrato la mancata impugnazione delle sentenze azionate, attestata dalla certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, decorrente dalla notificazione dei titoli esecutivi avvenuta in data 16 gennaio 2025.
Accertata la mancata esecuzione delle sentenze, il Tribunale ha ordinato all’amministrazione di provvedere al pagamento integrale delle somme dovute entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Per il caso di perdurante inadempimento, ha nominato sin da ora il Direttore generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, o un funzionario delegato, quale commissario ad acta, con l’incarico di provvedere agli adempimenti sostitutivi entro l’ulteriore termine di novanta giorni su istanza della parte interessata.
Le spese di lite sono state poste a carico del soccombente Ministero e liquidate in favore del difensore antistatario, con rimborso del contributo unificato se versato.
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Nota della Redazione
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